Una società di logistica ha citato in giudizio un importante corriere internazionale per abuso di dipendenza economica e clausole contrattuali vessatorie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La sentenza ribadisce che l'onere di provare l'abuso di dipendenza economica, e in particolare la concreta impossibilità di trovare alternative sul mercato, grava sulla parte che si assume essere la più debole. Inoltre, la Corte ha distinto i contratti negoziati individualmente da quelli per adesione, escludendo l'applicazione della disciplina sulle clausole vessatorie nel caso di specie.
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