Una società e il suo legale rappresentante sono stati citati in giudizio per l'inadempimento di un accordo di ricapitalizzazione. I tribunali di merito hanno stabilito che l'accordo era di natura personale e hanno respinto le richieste contro la società. Entrambi hanno presentato ricorso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, cogliendo l'occasione per chiarire il concetto di interesse ad impugnare. Ha spiegato che una parte può avere interesse a ricorrere anche se non è formalmente soccombente. In questo specifico caso, l'appello della società è stato classificato come un 'appello adesivo', il cui esito dipendeva da quello dell'appello principale dell'individuo, che è stato anch'esso respinto.
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