Una professionista si opponeva al pagamento di oltre settemila euro richiesto da una società editoriale per la consultazione di banche dati, contestando l'esistenza del contratto. La Corte d'Appello riteneva provato il rapporto ritenendo che le difese scritte dell'opponente equivalessero a una confessione giudiziale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della professionista, stabilendo che le ammissioni contenute negli atti difensivi firmati solo dall'avvocato non costituiscono una confessione giudiziale, ma semplici indizi. Per avere valore di prova legale, la confessione richiede la firma personale della parte e la chiara volontà di ammettere un fatto sfavorevole. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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