Un socio uscente ha trasferito la propria quota di una società di persone agli altri soci tramite un atto notarile di cessione di quote sociali. Uno dei soci acquirenti non ha pagato l'intero prezzo pattuito, sostenendo che si trattasse di un recesso e che il pagamento spettasse alla società. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del socio acquirente, confermando che l'obbligo di pagamento del prezzo grava esclusivamente sul socio acquirente (cessionario) e non sulla società. La cessione di quote sociali è un contratto privato tra soci, nettamente distinto dal recesso, in cui è invece la società a liquidare la quota. Il socio acquirente deve quindi pagare il saldo residuo.
Continua »