La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un **recesso da associazione professionale** tra due notai. Un professionista aveva lasciato lo studio e l'altro gli aveva fatto causa, sostenendo che il recesso fosse illegittimo e chiedendo un risarcimento danni. La Corte ha respinto la richiesta di risarcimento perché generica e non provata. Ha inoltre stabilito che alcuni quadri, sebbene registrati nella contabilità dello studio, erano di proprietà personale del notaio receduto, basandosi su prove testimoniali. La sentenza conferma che il recesso era valido e che le richieste del socio rimanente erano infondate, condannandolo al pagamento delle spese legali.
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