Una società finanziaria ha investito in una piccola impresa tramite un accordo tra soci. L'accordo includeva un'opzione di vendita ('put option') per l'investitore e una garanzia personale dell'imprenditore. Quando l'investitore ha esercitato l'opzione, l'impresa si è rifiutata di adempiere. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'impresa, confermando la validità del patto parasociale, dell'opzione put e della relativa garanzia. La Corte ha chiarito che tali accordi sono strumenti legittimi nell'ambito dell'autonomia contrattuale, non violando divieti come il patto leonino o l'ordine pubblico economico.
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