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Art. 2265 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2265 Codice Civile

Società fallita ma l’opzione put resta valida: la svolta
Un socio di minoranza si impegna con una proposta irrevocabile di acquisto, configurando un'opzione put, a rilevare le azioni di un altro socio a un prezzo fisso di quattro milioni di euro per coprire i rischi dell'investimento. Successivamente, la società fallisce e il valore delle azioni si azzera. Il socio beneficiario esercita comunque l'opzione put, ma il garante si rifiuta di pagare, ritenendo il patto nullo per mancanza di meritevolezza e violazione del divieto di patto leonino. La Corte di Cassazione dà ragione al socio beneficiario, stabilendo che l'accordo di opzione put tra soci con funzione di garanzia e finanziamento è pienamente lecito e meritevole di tutela. La valutazione della sua validità va fatta al momento della firma (ex ante) e non dopo il fallimento (ex post). La sentenza d'appello viene cassata.
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Patto di co-vendita: la Cassazione nega il diritto se la vendita è frazionata
Una società, socia di minoranza, lamentava la violazione di un patto di co-vendita da parte della Fondazione, socia di maggioranza. Il patto si sarebbe attivato in caso di una 'cessione' superiore al 5% del capitale. La Fondazione aveva effettuato diverse vendite separate nel tempo, ognuna inferiore alla soglia ma che, sommate, la superavano. La Corte di Cassazione ha dato torto alla società di minoranza, stabilendo che le vendite andavano considerate singolarmente e non come un'unica operazione. L'uso del termine 'cessione' al singolare nel contratto, il considerevole tempo trascorso tra le operazioni e un intervenuto aumento di capitale hanno confermato la loro autonomia. Di conseguenza, il patto di co-vendita non è stato attivato e nessuna violazione è stata riconosciuta.
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Patto Leonino: Opzione Put Salva se l’Uscita è per Perdite
Una società finanziaria investe in un'azienda, stipulando un contratto che le garantisce un'opzione di vendita (opzione put) delle sue quote in caso di eventi negativi, come perdite di capitale. I soci originari impugnano la clausola, sostenendo che si tratti di un patto leonino vietato, in quanto eliminerebbe il rischio d'impresa per l'investitore. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi. I giudici hanno chiarito che un'opzione put, esercitabile solo al verificarsi di specifiche condizioni negative, non è un patto leonino. Essa rappresenta un legittimo strumento di gestione del rischio e non un'esclusione totale e costante dalle perdite. L'investitore, infatti, condivide il rischio fino a quando non si verifica l'evento che fa scattare l'opzione. Di conseguenza, l'appello dei soci è stato respinto.
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Revoca del Fallimento: Causa Estinta e Credito Sospeso
Una società di produzione si era opposta all'esclusione del suo credito di 700.000 euro dal passivo del fallimento di un casinò. La controversia è arrivata fino in Cassazione. Tuttavia, nel frattempo, la sentenza che dichiarava il fallimento del casinò è stata annullata. La Corte di Cassazione ha quindi stabilito un principio chiave: la revoca del fallimento rende l'opposizione allo stato passivo improcedibile, cioè non più perseguibile. Questo perché la procedura fallimentare, unico contesto in cui tale azione aveva senso, non esiste più. Di conseguenza, la causa è stata chiusa definitivamente.
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