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Art. 2252 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 2252 Codice Civile

Tassazione per enunciazione: atto citato, tassa dovuta
Un Notaio registra un atto complesso che include la donazione di quote sociali, la modifica dei patti e la cessione di un credito da finanziamento soci. L'Agenzia delle Entrate applica l'imposta di registro anche al finanziamento, basandosi sulla tassazione per enunciazione. Il Notaio si oppone, sostenendo che le parti del finanziamento (socio e società) non coincidono con quelle della donazione (donante e donatari). La Corte di Cassazione, però, dà ragione al Fisco. Stabilisce che il concetto di 'parte' va inteso in senso ampio e sostanziale. Poiché l'atto di modifica dei patti sociali coinvolgeva tutti i soci e la società stessa, l'identità dei soggetti era soddisfatta, rendendo legittima la tassazione.
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Esenzione imposta di donazione: nuda proprietà e notaio salvo
La Corte di Cassazione ha analizzato i presupposti per l'esenzione imposta di donazione nel passaggio generazionale di quote di una società semplice. Il caso nasce dal recupero d'imposta operato dall'Agenzia delle Entrate, che aveva negato l'agevolazione e chiamato in causa anche il notaio rogante. La Suprema Corte ha stabilito che il notaio non è responsabile in solido per l'imposta complementare derivante dal disconoscimento di un'agevolazione. Inoltre, ha chiarito che l'esenzione per il trasferimento di quote ai discendenti si applica anche alla nuda proprietà di quote di società di persone. In tale contesto, l'obbligo di proseguire l'attività per cinque anni grava sul nudo proprietario, che mantiene la qualità di socio, garantendo così la continuità aziendale senza oneri fiscali eccessivi.
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Tassazione per enunciazione: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15751/2024, ha chiarito i presupposti per la tassazione per enunciazione di un finanziamento soci. Il caso riguardava un atto di donazione di quote di una S.a.s. e di modifica dei patti sociali, all'interno del quale veniva menzionato un precedente finanziamento concesso da un socio alla società. L'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta di registro su tale finanziamento. I ricorrenti sostenevano la mancanza del requisito dell'identità delle parti tra l'atto registrato e quello enunciato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il concetto di 'parte' deve essere interpretato in senso lato e sostanziale, non meramente contrattuale, in funzione antielusiva. Poiché la società era parte dell'atto di modifica dei patti sociali e anche debitrice nel finanziamento enunciato, il requisito soggettivo è stato ritenuto soddisfatto, legittimando l'imposizione fiscale.
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