Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7619 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7619 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 22773-2021 R.G. proposto da:
COGNOME MARCELLO
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-ricorrenti-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
–controricorrente–
avverso la sentenza n. 180/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE COGNOME‘EMILIA ROMAGNA, depositata il 3/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/3/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del l’Emilia -Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 198/2018 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Forlì, con cui era stato accolto il ricorso proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso avviso di liquidazione per recupero di imposta di donazione.
Avverso la pronuncia della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale i contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
I ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’articolo 3-ter del D. lgs. 18/12/1997, n. 463 e degli articoli 42 e 57 del DPR 26/04/1986 n. 131 per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale erroneamente ritenuto che l’imposta di donazione richiesta dall’Ufficio, con l’avviso di liquidazione impugnato, avrebbe natura di imposta principale ex art. 42 del Dpr n. 131/86, dal che deriverebbe la responsabilità del AVV_NOTAIO rogante (il ricorrente COGNOME) a norma dell’art. 57 del Dpr n. 131/86.
1.2. In particolare, si lamenta che l’imposta sia stata riliquidata dall’Ufficio impositore attraverso una valutazione di carattere meramente interpretativo circa la non applicabilità dell’art. 3, comma 4-ter, del D. Lgs 346/1990.
1.3. La doglianza è fondata.
1.4. Come già affermato da questa Corte in tema di imposta di registro, ma sulla scorta di principi applicabili anche all’imposta di donazione, nel caso di liquidazione della stessa da parte dell’ufficio a seguito del disconoscimento di un’agevolazione applicata al momento della registrazione dell’atto, deve escludersi la responsabilità del AVV_NOTAIO rogante, atteso che l’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 limita quest’ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell’ipotesi suddetta, l’imposta va qualificata come complementare (cfr. Cass. n. 12257/2017).
1.5. In particolare, è stato evidenziato che, in base all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, l’imposta di registro liquidata dall’ufficio a seguito dell’accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato previsto dal d.l. n. 12 del 1985, (convertito, con modificazioni, nella l. n. 118 del 1985) in relazione all’acquisto della «prima casa», applicato al momento della registrazione dell’atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile (nella specie, la natura di abitazione non di lusso dell’immobile trasferito), va qualificata come imposta «complementare» (cfr. Cass. nn. 1802/2019, 3360/2017, 2400/2017, 13141/2016.), non rientrando nelle altre specie, positivamente definite, dell’imposta «principale» (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell’imposta «suppletiva» (in quanto, rivedendo a posteriori il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall’ufficio in sede di registrazione).
1.6. Si è esclusa altresì la qualifica di imposta principale anche per la riqualificazione giuridica dell’atto ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986 (cfr. Cass. n. 881/2019).
1.7. La considerazione che precede non muta per effetto dell’utilizzo della procedura telematica di adempimento di cui all’art. 3 -ter d.lgs. n. 463 del 1997, atteso che l’osservanza di tale procedura incide sulle modalità di liquidazione e pagamento del tributo, ma non sulla natura dell’imposta richiesta.
1.8. Invero ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi , ma richieda l’accesso ad elementi extratestuali o anche l’esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni
giuridico-interpretative, l’amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al AVV_NOTAIO, nei sessanta giorni, dell’avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento – per un’imposta che, a quel punto, avrà necessariamente natura complementare – nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti contraenti.
1.9. Resta dirimente, pertanto, quanto stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42 (richiamato dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 13, comma 1), secondo cui «è principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio; è complementare l’imposta applicata in ogni altro caso».
1.10. Questa definizione legislativa ricomprende, dunque, nella nozione di imposta principale un duplice prelievo: sia quello direttamente versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o «autoliquidata»), sia quello integrativamente richiesto dall’ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nella autoliquidazione medesima (c.d. imposta principale «postuma»); al di là di questi limiti, l’imposta deve ritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell’ufficio, suppletiva).
1.11. La RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale si è nettamente discostata dai principi enunciati, valutando in modo erroneo che dovesse qualificarsi come imposta principale la tassazione applicata dall’Ufficio su un atto di donazione a seguito di diniego dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4 ter , d.lgs. n. 346/1990, ritenendo che sussistesse la responsabilità in via solidale del AVV_NOTAIO per il suo pagamento.
2.1. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale erroneamente omesso di rilevare la carenza di motivazione dell’atto impugnato in quanto, pur avendo l’Ufficio riliquidato l’imposta di donazione relativamente all’atto di donazione della nuda proprietà RAGIONE_SOCIALE quote di RAGIONE_SOCIALE, negando l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4 ter, del D. lgs n.
346/1990, non erano stati indicati, nell’atto impugnato, i criteri di calcolo che avevano portato alla determinazione dell’imposta pretesa ed alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALE franchigie, di cui all’art. 2, comma 49, lett. a) del DI 262/2006, riferibili a ciascuno dei beneficiari.
2.2. La doglianza va disattesa.
2.3. Questa Corte ha già affermato che la motivazione dell’avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’Ufficio finanziario nell’eventuale successiva fase contenziosa e di consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, al che consegue che l’atto deve enunciare i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, ma non anche gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, presa conoscenza del criterio di valutazione adottato, è in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, fermo restando l’onere della prova gravante sull’Amministrazione (cfr. Cass. n. 239/2021; conf. Cass. nn. 8016/2024, 11284/2022).
2.4. Poste tali premesse, nel caso di specie, per come è riportato nel ricorso stesso, alla pagg. 27, l’avviso di accertamento notificato alla parte contribuente indicava tanto l’aliquota applicata dall’Ufficio («le aliquote previste ai sensi del Testo Unico del 31 ottobre 1990 n. 346 e RAGIONE_SOCIALE disposizioni integrative, art. 2, co 47-51 e 53, D.L 262/ 2006, conv. con modif. con L. 286/2006») che la base imponibile (in relazione al valore dei beni donati) con «ricalcolo RAGIONE_SOCIALE franchigie» in base alle donazioni pregresse, con indicazione dei relativi atti.
2.5. Orbene, la contestazione secondo cui l’Ufficio avrebbe omesso di specificare «i criteri di calcolo dell’imposta pretesa» ed «i criteri di rideterminazione RAGIONE_SOCIALE franchigie, di cui all’art. 2, comma 49, lett. a) del D1 262/2006» e che non sarebbero stati allegati gli atti di donazione oggetto di valutazione ai fini del calcolo della franchigia, non coglie nel segno, in primo luogo per il fatto che in relazione alla data della donazione (2016) erano applicabili le aliquote introdotte dall’art. 2, commi 47 -49, D.L. 262/2006, differenziate per rapporto di parentela, mentre per le franchigie nelle donazioni si applica il criterio essenzialmente matematico -cumulativo,
applicato entro i limiti giuridici fissati da art. 57 TUS, ed inoltre, come riportato nella sentenza impugnata, nell’atto tassato erano stati specificamente indicati «gli atti anteriori che già avevano eroso parte della franchigia».
2.6. Occorre invero considerare che, in tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell’avviso di liquidazione emesso richiede la determinazione del tributo dovuto con i relativi presupposti normativi e l’indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 24220/2016, 13402/2020), né l’obbligo di motivazione può essere inteso in senso formalistico talché esso non riguarda atti o documenti conosciuti dal contribuente, dovendo, dunque, l’avviso di accertamento sia RAGIONE_SOCIALE imposte dirette sia di quelle indirette contenere, a pena di nullità, l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota applicata e dell’imposta liquidata, nonché dei criteri richiamati ai fini della rettifica, risultando quindi carente la motivazione dell’avviso di liquidazione priva della indicazione dell’aliquota dell’imposta applicata e della indicazione della base imponibile (cfr. Cass. n. 13402/2020).
2.7. Nel caso in esame, dunque, come correttamente affermato dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale, il contenuto RAGIONE_SOCIALE informazioni fornite alla parte contribuente era tale da garantire la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale, trattandosi di informazioni agevolmente intellegibili mediante mera operazione di calcolo matematico.
3.1. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2, comma 49, del D.l. 03/10/2006 n. 262, conv. dalla legge 24/11/2006 n. 286, dell’art. 3, comma 4 ter, del D. lgs. 31/10/1990 n. 346 e dell’art. 57 del D.lgs. 31/10/1990 n. 346 per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale erroneamente omesso di annullare la pretesa erariale, non avendo valutato che dal calcolo RAGIONE_SOCIALE franchigie avrebbero dovuto escludersi le donazioni pregresse aventi ad oggetto la nuda proprietà di quote di società semplice, in quanto operazioni esenti ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter, cit.
3.2. I ricorrenti lamentano in particolare, che l’omesso versamento dell’imposta non sia dovuto all’applicazione del comma 4 ter dell’art. 3 del D.lgs. n. 346 del 31/10/1990 (il cui presupposto per l’esenzione è il trasferimento del controllo della RAGIONE_SOCIALE in capo al donatario), ma al fatto che il valore della donazione doveva considerarsi compreso nella franchigia di cui all’art. 2 comma 49 legge n. 262/2006.
3.3. La doglianza va accolta.
3.4. Va premesso che in tema di imposta sulle donazioni, del coacervo effettuato ai fini dell’applicazione della franchigia di esenzione non fanno parte le donazioni fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel periodo in cui l’imposta non esisteva, ovvero perché ritenute esenti dalla disciplina impositiva vigente al momento della loro realizzazione (Cass. n. 727/2021).
3.5. Si pone, dunque, nella fattispecie, la questione dell’imposta dovuta nel caso in cui si tratti di donazioni non soggette a, o esenti da, imposta di donazione, e sul punto, con riguardo al caso in esame, la legge offre un’indicazione testuale per gli « atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3», d.lgs. 346/1990, i quali «sono registrati gratuitamente» (articolo 55, comma 2, d.lgs. 346/1990), e, tra i diversi trasferimenti non «soggetti» a imposta di donazione, sono menzionati, nell’artic olo 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346/1990, i «trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali».
3.6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 – ter, d.lgs. n. 346/1990, il beneficio si applica alle seguenti condizioni: «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni … il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della
dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso».
3.7. Come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass. nn. 7429/2021, 29506/2020), il pagamento dell’imposta va escluso qualora ricorra l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, che si applica alle ipotesi di trasferimento d’azienda e RAGIONE_SOCIALE partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario che si impegni a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o a detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni.
3.8. L’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 nei casi di trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti va così riconosciuta qualora essa consenta agli aventi causa l’acquisizione o l’integrazione del controllo della società, e a condizione che quest’ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a proseguire l’esercizio dell’attività (cfr. Cass. n. 7429/2021 cit.).
3.9. La norma di esenzione citata si ispira, invero, all’esigenza di agevolare il passaggio generazionale d’impresa, secondo una linea di tendenza dei sistemi tributari europei (si veda anche, sul punto, le raccomandazioni della RAGIONE_SOCIALE UE n. 94/1069/CE del 1994, e n. 98/C 93/02 del 1998), allo scopo di non pregiudicare la continuità ( going concern ) di aziende che, donate o cadute in successione, potrebbero dover essere cedute, in tutto o in parte, per consentire agli eredi o donatari di procurarsi la provvista con cui assolvere gli obblighi tributari.
3.10. L’agevolazione riveste infatti carattere oggettivo, in quanto è finalizzata a conservare l’integrità dell’impresa al momento del «passaggio generazionale», ed anche nella raccomandazione della RAGIONE_SOCIALE UE del 7 dicembre 1994, è stata posta in rilievo la necessità del mantenimento dell’integrità dell’impresa, senza alcun riferimento ad una misura agevolativa a favore dei familiari, come si desume ad esempio dagli «obiettivi» – art. l della raccomandazione -, secondo cui «gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza RAGIONE_SOCIALE imprese ed il
mantenimento dei posti di lavoro …; sensibilizzare l’imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita; – creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della successione; – consentire all’imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati; – assicurare la continuità RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell’imprenditore; – assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza o dell’impresa; incoraggiare fiscalmente l’imprenditore a trasferire la sua impresa tramite vendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successori nell’ambito della famiglia».
3.11. Anche nelle indicazioni circa il «regime fiscale della successione ereditaria e della donazione» (art. 6 della raccomandazione) si riporta che «è opportuno assicurare la sopravvivenza dell’impresa con una adeguata disciplina fiscale della successione ereditaria e della donazione. A tal fine, gli Stati membri sono invitati ad adottare una o più RAGIONE_SOCIALE seguenti misure: a) ridurre, purché l’attività dell’impresa prosegua in modo effettivo per un certo periodo minimo, i tributi sugli attivi strettamente legati all’esercizio dell’impresa in caso di trasferimento tramite donazione o successione ereditaria…»
3.12. L’agevolazione, riconosciuta dalla norma in esame, che raccoglie le raccomandazioni della RAGIONE_SOCIALE UE, intende dunque garantire la continuità dell’iniziativa imprenditoriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali, ovvero la sopravvivenza di una «istituzione» in grado di produrre ricchezza, favorendo, di conseguenza, la continuità di un’iniziativa imprenditoriale per le sue ricadute economico-sociali (in specie sui dipendenti).
3.13. Ciò posto, dal punto di vista testuale, come dianzi illustrato, il legislatore ha agevolato due diverse fattispecie, ovvero (i) il trasferimento di aziende o rami di esse, e (ii) il trasferimento di quote sociali o di azioni, con la precisazione che, se si tratta di società di capitali, dovrà trattarsi di un trasferimento che consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo.
3.14. La condizione della detenzione del controllo -ai fini dell’applicazione del regime fiscale premiale attiene dunque solo ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni o quote di partecipazione in società di capitali e non di persone, per le quali deve ricorrere unicamente la condizione della manifestazione di volontà del beneficiario in ordine alla prosecuzione per almeno cinque anni dell’attività e quindi la detenzione della partecipazione per il medesimo periodo.
3.15. L’esenzione prevista in tale ipotesi, secondo la tesi RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, dovrebbe trovare applicazione con riferimento alla donazione della nuda proprietà di quote di società semplice (RAGIONE_SOCIALE).
3.16. Orbene, ricostruendo la ratio legis , nei termini di cui si è detto, si perviene alla conclusione che, ai fini dell’esenzione di imposta nel caso di trasmissione di quote di società di persone, non esistendo il concetto di controllo societario, occorre che sia rispettato l’obbligo di prosecu zione dell’attività d’impresa precedentemente svolta dal donante.
3.17. Premesso, dunque, che va esclusa l’applicabilità analogica RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nell’art. 2352 c.c., in tema di pegno e usufrutto di azioni, per le peculiarità che caratterizzano le società di persone, sia la dottrina che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 13625/2022 in motiv.) sono orientate da diverso tempo per l’ammissibilità della costituzione di usufrutto su quote di società di persone.
3.18. Laddove si riconosca la possibilità della costituzione di usufrutto su una quota di una società non personificata, la qualità di socio permarrebbe, tuttavia, in capo al nudo proprietario ed in tal senso si è espressa anche questa Corte, affermando che in ipotesi si riconosca la possibilità della costituzione di usufrutto su una quota di una società non personificata, la qualità di socio permarrebbe comunque in capo al nudo proprietario (cfr. Cass. n. 13265/2022).
3.19. Nel caso esaminato da questa Corte nella pronuncia dianzi citata, partendo appunto da questa premessa (possibilità della costituzione di usufrutto su una quota di una società non personificata, caso in cui la qualità di socio permarrebbe comunque in capo al nudo proprietario) si è giunti alla conclusione che la costituzione mortis causa dell’usufrutto incontra allora gli
ostacoli derivanti dall’art. 2284 c.c., che attribuisce agli eredi del socio defunto il diritto alla liquidazione della quota, a meno che i soci superstiti non preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi, qualora vi acconsentano; si è dunque ritenuto che la costituzione dell’usufrutto, nella sua configurazione di diritto reale minore sulla quota della società personale, si avrà solo nel caso di continuazione della società con gli eredi; diversamente, in caso di liquidazione della quota, il diritto si realizza sulle somme ricavate dalla liquidazione della partecipazione del socio defunto.
3.20. Questa Corte ha poi nuovamente esaminato la questione relativa all’usufrutto di quote di società di persone affermando espressamente l’inconfigurabilità, per l’usufruttuario della quota, della qualità di socio, posto che la costituzione del diritto di us ufrutto attribuisce all’usufruttario la spettanza di alcuni diritti e prerogative, patrimoniali ed amministrativi, propri del socio ma non incide sullo status di socio non determinando alcun ingresso nel contratto di società (cfr. Cass. n. 26503/2022 in motiv.).
3.21. Pertanto, nel caso di usufrutto di quote di società di persone l’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio, non solo perché non è voluto come tale dagli altri soci, ma anche perché alla somma dei suoi poteri manca proprio quello più incisivo, relativo alle decisioni sulle modificazioni del contratto sociale (e alle operazioni amministrative precluse all’institore), ed inoltre (valutando la posizione sotto il profilo della responsabilità) anche quando tale responsabilità possa ritenersi illimitata, essa sarebbe diversa da quella del socio.
3.22. Considerato che la qualità di socio rimane in capo al nudo proprietario, deve ritenersi che il diritto dell’usufruttuario possa trovare tutela esclusivamente nei rapporti interni con il nudo proprietario, spettando al nudo proprietario tutte le decisioni relative alla modifica dell’atto costitutivo, nessuna esclusa, ma gravando su di esso l’obbligo di salvaguardare il diritto dell’usufruttuario agli utili; tutela che avrà natura soltanto obbligatoria rimanendo valida qualsiasi deliberazione sociale che si ponga in contrasto con tale diritto.
3.23. Il potere di concorrere alla modifica dei patti sociali va dunque attribuito esclusivamente al nudo proprietario in considerazione del fatto che egli solo può essere considerato socio ed in conformità con quanto previsto dall’art. 2252 c.c., che conferisce il potere di modificare i patti sociali ai soci, laddove l’inciso «se non è convenuto diversamente» si riferisce alla regola unanimistica e non alla competenza.
3.24. Posto quindi che non si ritiene consentito all’usufruttuario di prendere parte a decisioni che possano non solo modificare del tutto la struttura portante della società (trasformazioni, fusioni, scissioni), ma anche dissolverla (delibera di scioglimento anticipato), ne consegue che spetta al nudo proprietario, e non all’usufruttuario, la decisione sulla detenzione o meno della partecipazione societaria per il previsto periodo di cinque anni, atteso che in caso di scioglimento anticipato della società il diritto di usufrutto si trasferisce automaticamente sulla quota di liquidazione, così come avviene, analogamente, in caso di scioglimento particolare del vincolo sociale nei riguardi del socio costituente l’usufrutto, mentre dura l’usufrutto, laddove il socio nudo proprietario receda o venga escluso dagli altri soci.
3.25. Laddove poi il nudo proprietario decida di porre termine alla detenzione della partecipazione societaria mediante trasferimento a terzi della quota, deve ritenersi che l’usufrutto permanga, stante la sua natura di diritto reale.
3.26 . Dall’ excursus che precede, consegue che solo al nudo proprietario può essere eventualmente imposto di detenere la partecipazione societaria per un determinato periodo temporale in quanto unico soggetto, assieme agli altri soci, in grado di modificare la struttura sociale della società e di cedere a terzi la propria partecipazione.
3.27 . Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: l’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990 si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietario -socio a impegnarsi a proseguire l’attività d’impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, non potendosi imporre tale obbligo all’usufruttuario che, pur titolare di diritti
patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale.
3.28. Venendo allora al caso in esame, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ha erroneamente omesso di valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni, previste dalla normativa sin qui illustrata, con riferimento ai pregressi atti di donazione della nuda proprietà di quote di società di persone per il calcolo RAGIONE_SOCIALE franchigie applicabili alla base imponibile, limitando la sua indagine unicamente all’applicazione della suddetta esenzione all’atto di donazione RAGIONE_SOCIALE quote societarie, oggetto dell’atto impugnato.
3.29. Il ricorso va quindi accolto limitatamente al primo ed al terzo motivo, respinto il secondo motivo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 10.3.2026 .
Il Presidente NOME COGNOME