Una società in nome collettivo ha fornito prestazioni di progettazione urbanistica a favore di una cooperativa edilizia in seguito posta in liquidazione. La società creditrice ha richiesto l'ammissione allo stato passivo pretendendo la garanzia del privilegio crediti professionali, evidenziando che l'opera era stata materialmente eseguita e firmata dal singolo socio architetto. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta stabilendo che il privilegio crediti professionali spetta esclusivamente al singolo lavoratore autonomo. Quando il contratto viene stipulato con una società commerciale, il compenso include anche la remunerazione del capitale e dell'organizzazione aziendale. Di conseguenza, il credito resta di natura ordinaria e chirografaria.
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