L'Azienda Editoriale ha impugnato la richiesta dell'Ente Previdenziale di pagare i contributi per quattro giornalisti, ritenuti collaboratori coordinati e continuativi. L'azienda sosteneva che mancasse la prova della collaborazione coordinata e continuativa e che l'attività giornalistica, come professione intellettuale, fosse esclusa da tale qualificazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che l'Ente Previdenziale ha dimostrato la natura del rapporto grazie ai verbali ispettivi e alle testimonianze, che confermavano il coordinamento stabile con la redazione. Inoltre, l'onere di provare i presupposti per ottenere sconti contributivi spettava all'azienda, che non ha fornito prove sufficienti. L'Azienda Editoriale perde la causa e deve pagare i contributi previdenziali dovuti e le spese di giudizio.
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