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Art. 2226 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2226 Codice Civile

Lavori non a regola d’arte: Officina condannata, cliente risarcito
Un cliente ha commissionato a un'officina lavori di modifica estetica su un'auto, ma ha contestato l'esecuzione dei `lavori non a regola d'arte`, chiedendo il risarcimento dei danni. L'officina ha chiesto il pagamento del servizio. I giudici di primo e secondo grado hanno dato ragione al cliente, negando il pagamento all'officina e condannandola al risarcimento per i difetti. L'officina ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni precedenti. Le questioni sollevate erano nuove, riguardavano valutazioni di fatto o punti già definitivi. L'officina dovrà pagare le spese legali.
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Responsabilità professionale del notaio: serve un danno reale
Un'erede ha citato in giudizio un notaio chiedendo il risarcimento dei danni per presunti errori commessi nella redazione di un atto di compravendita immobiliare. Secondo l'attrice, il professionista avrebbe indicato l'intero immobile anziché la sola quota ereditaria, complicando la successiva divisione dei beni. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la domanda, rilevando anche la totale mancanza di prova del danno concreto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la responsabilità professionale del notaio non può essere affermata senza l'allegazione e la prova di un effettivo pregiudizio economico subito dal cliente. Di conseguenza, l'erede perde definitivamente la causa e viene condannata al pagamento delle spese processuali.
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Progetto sospeso? Il compenso per prestazione parziale è dovuto
Un committente si rifiutava di pagare due professionisti per la progettazione di un resort, sostenendo che l'incarico non fosse stato completato. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: in caso di sospensione dell'incarico, il professionista ha sempre diritto al pagamento per il lavoro già svolto. Questo diritto al compenso per prestazione parziale esiste indipendentemente dalla causa che ha interrotto il rapporto. La Corte ha quindi dato ragione ai professionisti, affermando che il pagamento per l'attività eseguita è dovuto, lasciando impregiudicata un'eventuale e separata azione di risarcimento danni.
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