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Art. 2191 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 2191 Codice Civile

Società estinta e procura speciale: spese a carico dell’avvocato
Una società promissaria acquirente, già cancellata dal registro delle imprese, ha promosso un’azione giudiziaria tramite la propria ex liquidatrice per ottenere il trasferimento di un immobile o la restituzione degli acconti versati. I giudici di merito hanno dichiarato inammissibile la domanda a causa dell'estinzione dell'ente. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione esclusivamente a nome dell'ente cancellato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il principio stabilito chiarisce che la vicenda riguarda la società estinta e procura speciale: una società non più esistente non può conferire alcun valido mandato al difensore. La procura risulta quindi inesistente. Di conseguenza, i giudici hanno condannato l'avvocato di persona al pagamento delle spese di giudizio, poiché il difensore ha l'obbligo di verificare il reale potere rappresentativo del cliente.
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Cancellazione società: creditore beffato da un errore di tempo
Un creditore agisce per far dichiarare nulla la vendita di un immobile da parte di una società, ma scopre che questa è stata cancellata dal Registro delle Imprese. Tenta allora di far annullare tale cancellazione, ma propone la relativa domanda troppo tardi, solo nelle memorie finali del processo. La Cassazione conferma la decisione dei giudici precedenti: la richiesta di annullare la cancellazione della società dal registro imprese è una domanda autonoma e deve essere presentata tempestivamente all'inizio della causa. Proporla in ritardo la rende inammissibile. Il creditore, a causa di questo errore procedurale, perde la causa.
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