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Art. 2191 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 2191 Codice Civile

Trasferimento sede all’estero: quando è fittizio?
Una società, dopo aver ceduto i propri beni, ha effettuato un trasferimento della sede all'estero, venendo cancellata dal registro imprese italiano. Successivamente è stata dichiarata fallita in Italia. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli ex amministratori, confermando che il trasferimento era fittizio. Di conseguenza, la giurisdizione per dichiarare il fallimento rimane in Italia e non si applica il termine di un anno dalla cancellazione, poiché la società non ha mai realmente cessato la sua attività o spostato il suo centro decisionale.
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Cancellazione società registro imprese: chi agisce?
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese. Il caso riguarda la restituzione di fondi sequestrati. La Corte stabilisce che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, questa si estingue e i suoi diritti e beni residui si trasferiscono ai soci. Di conseguenza, solo gli ex soci, e non più il liquidatore, sono legittimati ad agire per il recupero di tali beni.
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Cancellazione società: effetti e riattivazione
Una cooperativa, precedentemente cancellata dal registro delle imprese, si è vista negare un rimborso da un ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione di merito, stabilendo che il giudice deve valutare l'effetto retroattivo della revoca della cancellazione società, un fatto decisivo che presume la continuità operativa e la titolarità dei diritti pregressi.
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Ratio decidendi: appello inammissibile se non impugnato
La Corte di Cassazione chiarisce che se una sentenza di primo grado si fonda su più ragioni autonome (ratio decidendi), l'appellante deve impugnarle tutte. Se anche una sola ragione non viene contestata, essa passa in giudicato, rendendo l'intero appello inammissibile. Nel caso specifico, un accertamento fiscale era stato annullato sia per carenza di legittimazione passiva del contribuente sia per un vizio di motivazione. L'Agenzia delle Entrate aveva appellato solo il primo motivo, determinando l'inammissibilità del proprio gravame.
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