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Art. 2191 Codice Civile — Anno 2026

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Società estinta e procura speciale: spese a carico dell’avvocato
Una società promissaria acquirente, già cancellata dal registro delle imprese, ha promosso un’azione giudiziaria tramite la propria ex liquidatrice per ottenere il trasferimento di un immobile o la restituzione degli acconti versati. I giudici di merito hanno dichiarato inammissibile la domanda a causa dell'estinzione dell'ente. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione esclusivamente a nome dell'ente cancellato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il principio stabilito chiarisce che la vicenda riguarda la società estinta e procura speciale: una società non più esistente non può conferire alcun valido mandato al difensore. La procura risulta quindi inesistente. Di conseguenza, i giudici hanno condannato l'avvocato di persona al pagamento delle spese di giudizio, poiché il difensore ha l'obbligo di verificare il reale potere rappresentativo del cliente.
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