La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della revoca della patente di guida disposta nei confronti di un automobilista che aveva ottenuto un nuovo titolo prima del termine biennale di legge. Il ricorrente sosteneva che il periodo di attesa dovesse decorrere dalla sospensione cautelare del primo provvedimento, ma i giudici hanno ribadito che il termine di due anni inizia solo quando la revoca diventa definitiva. La sentenza affronta anche questioni procedurali, stabilendo che il deposito tardivo di documenti da parte della Prefettura non è nullo se i termini non sono perentori e che il Viceprefetto ha pieno potere di firma. Il ricorso è stato rigettato, confermando la sanzione accessoria applicata dall'amministrazione locale.
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