A seguito di un incidente stradale per guida in stato di ebbrezza e della successiva condanna penale, la Prefettura ha disposto la revoca della patente a carico del conducente. L'amministrazione ha però stabilito che gli effetti della sanzione decorressero dal momento della notifica dell'atto, avvenuta oltre un anno dopo la sua emissione, anziché dalla data di adozione del provvedimento. Il guidatore ha impugnato l'ordinanza lamentando l'ingiusto ritardo e chiedendo il conteggio della precedente sospensione. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che la revoca della patente produce effetti immediati fin dal momento della sua adozione formale e non dalla successiva notificazione, impedendo che i ritardi della pubblica amministrazione penalizzino illegittimamente il cittadino.
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