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Art. 2170 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 2170 Codice Civile

Regime speciale IVA agricoltura ammesso anche per la soccida
L'Amministrazione Finanziaria ha negato a una Società Agricola l'applicazione del regime speciale IVA agricoltura per l'allevamento di pollame, sostenendo che l'attività fosse svolta materialmente da terzi tramite un contratto di soccida semplice. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società Agricola, stabilendo che sia il soccidante sia il soccidario partecipano attivamente al rischio d'impresa e sono contitolari dell'attività agricola associata. Di conseguenza, anche chi fornisce solo gli animali, le direttive e i mangimi (soccidante) ha pieno diritto di beneficiare del regime speciale IVA agricoltura, poiché non agisce come mero intermediario commerciale ma come vero imprenditore agricolo.
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Regime speciale IVA produttori agricoli: soccida salva dal fisco
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società agricola l'applicazione del regime speciale IVA produttori agricoli, ritenendo che l'attività di soccidante (fornitura di bestiame e direzione dell'allevamento) non costituisse esercizio diretto di attività agricola. I soci hanno impugnato l'accertamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che il contratto di soccida semplice dà vita a un'impresa agricola associata. Sia il soccidante che il soccidario partecipano al rischio d'impresa e svolgono funzioni essenziali per la cura del ciclo biologico degli animali. Di conseguenza, entrambi possiedono la qualifica di imprenditore agricolo e possono legittimamente beneficiare del regime speciale IVA produttori agricoli sulle cessioni dei prodotti. L'Agenzia delle Entrate perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Contratto di Soccida: Rimborso IVA valido anche senza vendita
Un imprenditore agricolo (soccidario) si è visto negare dall'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'IVA pagata per l'acquisto di attrezzature. Il motivo del diniego era che, secondo il Fisco, non svolgeva una vera attività d'impresa, poiché la vendita dei prodotti finali era gestita esclusivamente dal suo partner (soccidante). La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio chiave: nel contratto di soccida, entrambe le parti sono considerate imprenditori e soggetti passivi IVA. Di conseguenza, il diritto al rimborso IVA contratto di soccida è pienamente legittimo, poiché deriva dalla natura stessa dell'attività svolta e non da chi materialmente vende il prodotto.
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