Una cooperativa agricola si è vista negare il diritto agli sgravi contributivi agricoltura dall'Ente Previdenziale. L'Ente contestava sia l'effettività del lavoro in zone svantaggiate, sia la validità del beneficio per i contratti di soccida 'monetizzata', dove l'allevatore riceve denaro anziché capi di bestiame. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici precedenti, stabilendo due principi chiave. Primo: l'azienda che chiede lo sgravio ha l'onere di provare in modo convincente che i prodotti provengono effettivamente da zone disagiate. Secondo: la modalità di pagamento all'allevatore associato (denaro o animali) è irrilevante ai fini dello sgravio, poiché ciò che conta è solo la provenienza del prodotto. La Corte ha quindi respinto sia il ricorso dell'azienda (per non aver fornito prove sufficienti sul primo punto) sia quello dell'Ente Previdenziale (perché la sua interpretazione sul secondo punto era troppo restrittiva).
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