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Art. 2170 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2170 Codice Civile

Regime speciale IVA agricoltura ammesso anche per la soccida
L'Amministrazione Finanziaria ha negato a una Società Agricola l'applicazione del regime speciale IVA agricoltura per l'allevamento di pollame, sostenendo che l'attività fosse svolta materialmente da terzi tramite un contratto di soccida semplice. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società Agricola, stabilendo che sia il soccidante sia il soccidario partecipano attivamente al rischio d'impresa e sono contitolari dell'attività agricola associata. Di conseguenza, anche chi fornisce solo gli animali, le direttive e i mangimi (soccidante) ha pieno diritto di beneficiare del regime speciale IVA agricoltura, poiché non agisce come mero intermediario commerciale ma come vero imprenditore agricolo.
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Regime speciale IVA produttori agricoli: soccida salva dal fisco
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società agricola l'applicazione del regime speciale IVA produttori agricoli, ritenendo che l'attività di soccidante (fornitura di bestiame e direzione dell'allevamento) non costituisse esercizio diretto di attività agricola. I soci hanno impugnato l'accertamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che il contratto di soccida semplice dà vita a un'impresa agricola associata. Sia il soccidante che il soccidario partecipano al rischio d'impresa e svolgono funzioni essenziali per la cura del ciclo biologico degli animali. Di conseguenza, entrambi possiedono la qualifica di imprenditore agricolo e possono legittimamente beneficiare del regime speciale IVA produttori agricoli sulle cessioni dei prodotti. L'Agenzia delle Entrate perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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