L'Amministrazione Finanziaria ha negato a una Società Agricola l'applicazione del regime speciale IVA agricoltura per l'allevamento di pollame, sostenendo che l'attività fosse svolta materialmente da terzi tramite un contratto di soccida semplice. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società Agricola, stabilendo che sia il soccidante sia il soccidario partecipano attivamente al rischio d'impresa e sono contitolari dell'attività agricola associata. Di conseguenza, anche chi fornisce solo gli animali, le direttive e i mangimi (soccidante) ha pieno diritto di beneficiare del regime speciale IVA agricoltura, poiché non agisce come mero intermediario commerciale ma come vero imprenditore agricolo.
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