Il Lavoratore ha chiesto al Datore di Lavoro il pagamento di differenze sul trattamento di fine rapporto. Il Datore di Lavoro ha eccepito di aver già versato la somma dodici anni prima come anticipazione, esibendo una quietanza. Il Lavoratore ha disconosciuto la firma. La perizia grafologica ha concluso per una probabile non autografia. La Corte d'Appello ha ritenuto comunque provato il pagamento basandosi su altri indizi concordanti. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Lavoratore, confermando che, nei giudizi di verificazione della scrittura privata, la consulenza tecnica non è l'unico mezzo di prova. Il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi indiziari e sul comportamento delle parti. Il Lavoratore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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