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Art. 217 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 217 Codice di Procedura Civile

Verificazione scrittura privata: Cassazione semplifica l’onere probatorio
La Corte di Cassazione ha chiarito importanti aspetti sulla verificazione scrittura privata. Il caso riguarda una Banca che chiedeva il pagamento a un Garante, il quale aveva disconosciuto la propria firma su una lettera di fideiussione. Dopo vari gradi di giudizio, la Corte d'Appello aveva ritenuto inammissibile l'istanza di verificazione perché la Banca non aveva indicato contestualmente le scritture di comparazione. La Cassazione ha cassato questa decisione. Ha stabilito che l'istanza di verificazione è ammissibile anche senza una formale e contestuale indicazione delle scritture di comparazione, purché tali documenti siano già stati prodotti e acquisiti agli atti del processo. La sentenza sottolinea un approccio meno formalistico per accertare l'autenticità dei documenti.
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Verificazione della scrittura privata: la firma incerta non basta
Il Lavoratore ha chiesto al Datore di Lavoro il pagamento di differenze sul trattamento di fine rapporto. Il Datore di Lavoro ha eccepito di aver già versato la somma dodici anni prima come anticipazione, esibendo una quietanza. Il Lavoratore ha disconosciuto la firma. La perizia grafologica ha concluso per una probabile non autografia. La Corte d'Appello ha ritenuto comunque provato il pagamento basandosi su altri indizi concordanti. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Lavoratore, confermando che, nei giudizi di verificazione della scrittura privata, la consulenza tecnica non è l'unico mezzo di prova. Il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi indiziari e sul comportamento delle parti. Il Lavoratore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Querela di falso: la firma falsa non salva il committente
Un professionista ha richiesto il pagamento delle proprie spettanze a un committente. Quest'ultimo si è difeso esibendo una scrittura privata di transazione, asseritamente firmata dal professionista. Il professionista ha contestato la firma avviando una querela di falso. La perizia grafologica ha accertato la falsità della firma. Il committente ha fatto ricorso in Cassazione, contestando la regolarità della procedura. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la querela di falso è uno strumento pienamente legittimo e alternativo al semplice disconoscimento per eliminare definitivamente l'efficacia di un documento falso con effetti verso tutti. Il committente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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