Un lavoratore, dopo aver ottenuto l'annullamento di un licenziamento illegittimo e la reintegrazione nel posto di lavoro, ha promosso un nuovo giudizio per chiedere differenze retributive e il risarcimento del danno previdenziale per omessa contribuzione. La Corte d'Appello ha accolto solo parzialmente le richieste, escludendo le somme antecedenti alla reintegra per effetto del precedente giudicato e rigettando la domanda previdenziale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. La Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento per il periodo precedente alla reintegra è coperto dal giudicato e che la prescrizione dei contributi previdenziali decorre solo dopo l'ordine di reintegrazione, escludendo quindi qualsiasi danno previdenziale attuale per il dipendente.
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