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Art. 2121 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 2121 Codice Civile

Licenziamento dirigente: spese legali e vittoria parziale
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un licenziamento dirigente per riorganizzazione aziendale. Pur confermando la legittimità del recesso, basato sul più ampio concetto di 'giustificatezza' e non arbitrarietà, ha accolto il ricorso della lavoratrice su un punto cruciale: le spese legali. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: la parte che ottiene una vittoria anche solo parziale (in questo caso, il riconoscimento di somme non pagate) non può essere condannata a rimborsare le spese legali della controparte. Di conseguenza, la sentenza di merito è stata cassata su questo punto e le spese di tutti i gradi di giudizio sono state interamente compensate tra le parti.
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Retribuzione di risultato: diritto o risarcimento?
Una dipendente pubblica ha richiesto il pagamento della retribuzione di risultato, nonostante l'ente non avesse fissato gli obiettivi annuali. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'inerzia del datore di lavoro costituisce un inadempimento contrattuale che non dà diritto al pagamento diretto del premio, ma al risarcimento del danno per perdita di chance. La domanda della lavoratrice, volta a ottenere l'adempimento e non il risarcimento, è stata quindi respinta.
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Licenziamento dirigente: la giustificatezza
Una dirigente veniva licenziata per soppressione del suo ruolo nell'ambito di una riorganizzazione aziendale. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittimo il recesso, riconoscendone la 'giustificatezza'. La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha rigettato il ricorso della lavoratrice, chiarendo che il licenziamento dirigente non richiede un 'giustificato motivo' come per gli altri dipendenti, ma solo che la decisione non sia arbitraria, pretestuosa o contraria a buona fede. La valutazione di tale 'giustificatezza' spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata. Anche il ricorso incidentale dell'azienda è stato respinto.
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Lavoro subordinato PA: la prova della subordinazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una lavoratrice che, dopo un contratto di somministrazione e una serie di contratti di collaborazione (co.co.co.) con un Comune, chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, non trovando prove sufficienti del vincolo di subordinazione. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della lavoratrice. È stato sottolineato che, per qualificare un rapporto come lavoro subordinato, non basta la reiterazione dei contratti, ma è necessario dimostrare con prove concrete l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, elementi che nel caso di specie sono risultati mancanti.
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