La controversia nasce dalla richiesta di due lavoratori nei confronti della società datrice di lavoro operante nel settore dei trasporti ferroviari. L'azienda negava il riconoscimento del periodo svolto con contratto di tirocinio formativo ai fini della progressione economica. Il contratto collettivo nazionale e i successivi accordi aziendali escludevano infatti espressamente il periodo di formazione dal computo utile per gli aumenti retributivi periodici. I giudici di merito hanno dichiarato la nullità delle clausole contrattuali collettive per contrasto con la legge statale e hanno condannato la società a pagare le somme arretrate. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda. Il tema centrale riguarda il rapporto tra scatti di anzianità e apprendistato, confermando che il periodo formativo deve essere integralmente conteggiato nell'anzianità di servizio quando il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
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