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Art. 2118 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2118 Codice Civile

Scatti di anzianità e apprendistato: il CCNL cede alla legge
La controversia nasce dalla richiesta di due lavoratori nei confronti della società datrice di lavoro operante nel settore dei trasporti ferroviari. L'azienda negava il riconoscimento del periodo svolto con contratto di tirocinio formativo ai fini della progressione economica. Il contratto collettivo nazionale e i successivi accordi aziendali escludevano infatti espressamente il periodo di formazione dal computo utile per gli aumenti retributivi periodici. I giudici di merito hanno dichiarato la nullità delle clausole contrattuali collettive per contrasto con la legge statale e hanno condannato la società a pagare le somme arretrate. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda. Il tema centrale riguarda il rapporto tra scatti di anzianità e apprendistato, confermando che il periodo formativo deve essere integralmente conteggiato nell'anzianità di servizio quando il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
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Anzianità di servizio e apprendistato: CCNL nullo se la nega
Una lavoratrice ha citato in giudizio l'azienda di trasporti per ottenere il riconoscimento del periodo di formazione iniziale ai fini economici. I contratti collettivi escludevano tale periodo dal calcolo degli aumenti periodici di stipendio. I giudici di merito hanno dichiarato nulle tali clausole contrattuali. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la contrattazione collettiva avesse la delega per regolare il trattamento retributivo. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'azienda. La legge impone il principio inderogabile secondo cui l'anzianità di servizio e apprendistato formano un percorso unico e continuo quando il rapporto prosegue a tempo indeterminato. Il contratto collettivo non può azzerare l'esperienza pregressa né negare gli scatti retributivi maturati durante il tirocinio.
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Anzianità di servizio apprendistato: nulli i tagli dei contratti
Alcuni lavoratori hanno agito in giudizio contro la propria azienda datrice di lavoro per ottenere il pieno riconoscimento economico dell'attività svolta durante il periodo formativo. L'azienda applicava accordi collettivi che riducevano il calcolo di tali mesi ai fini degli scatti stipendiali. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità delle clausole contrattuali collettive che escludevano o limitavano il computo del periodo formativo. La legge considera obbligatorio il calcolo integrale di tale fase lavorativa in caso di continuazione del rapporto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro deve quindi riconoscere l'intera anzianità di servizio apprendistato e pagare tutte le differenze retributive maturate dai dipendenti fin dal momento dell'assunzione iniziale.
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