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Art. 2118 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2118 Codice Civile

Contratto di apprendistato: se manca formazione il posto è fisso
Un lavoratore ha contestato l'invalidità del proprio contratto di apprendistato a causa della mancata erogazione delle ore di formazione previste dal contratto collettivo. L'azienda sosteneva che il lavoratore fosse decaduto dal diritto di agire in giudizio per non aver impugnato tempestivamente il recesso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando che il termine di decadenza non si applica all'azione di nullità del contratto di apprendistato per carenza formativa. Inoltre, i giudici hanno stabilito che l'insufficienza della formazione ricevuta (242 ore invece di 360) costituisce un grave inadempimento che comporta la conversione del rapporto in un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'inizio. L'azienda è stata condannata a pagare le differenze retributive e le spese legali.
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Licenziamento per superamento del periodo di comporto e festivi
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21944/2023, ha chiarito le regole per il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Nel caso specifico, L'Azienda aveva licenziato Il Lavoratore per aver superato il limite massimo di giorni di malattia consentiti dal contratto collettivo. Il Lavoratore contestava il conteggio, sostenendo che i giorni festivi e i fine settimana compresi nel periodo di malattia non dovessero essere calcolati. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del dipendente, confermando che i giorni non lavorativi che cadono all'interno di un unico certificato di malattia continuativo si presumono giorni di assenza per malattia, salvo prova contraria del lavoratore. Di conseguenza, il licenziamento è stato ritenuto legittimo, confermando la vittoria dell'Azienda.
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Dimissioni e indennità sostitutiva del preavviso: no al cumulo
Un giornalista, dimessosi dopo molti anni di servizio, riceveva l'indennità sostitutiva del preavviso dal datore di lavoro. Successivamente, richiedeva all'istituto previdenziale dei giornalisti il pagamento del trattamento integrativo previdenziale, noto come ex fissa. L'istituto rifiutava il pagamento, sostenendo l'incumulabilità delle due prestazioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che l'indennità sostitutiva del preavviso non è cumulabile con il trattamento ex fissa. Secondo l'accordo collettivo di settore del 1985, infatti, la prestazione previdenziale integrativa assorbe interamente l'indennità di preavviso. Di conseguenza, il lavoratore che ha già percepito l'indennità sostitutiva non può pretendere anche la liquidazione della prestazione integrativa, poiché le due tutele concorrono in modo alternativo e non cumulativo per la stessa cessazione del rapporto di lavoro.
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Dimissioni telematiche: senza procedura online l’atto è nullo
Un lavoratore contesta la cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo di essere stato licenziato verbalmente. Il datore di lavoro afferma invece che il dipendente si sia dimesso spontaneamente. La Corte d'Appello dà ragione all'azienda per mancanza di prove sul licenziamento. La Corte di Cassazione ribalta la decisione: dal 2015, le dimissioni del lavoratore sono valide solo se presentate tramite la procedura di dimissioni telematiche sul portale del Ministero del Lavoro, a pena di inefficacia. Di conseguenza, in assenza della procedura online, le dimissioni informali non hanno alcun valore legale. La Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore e rinvia la causa per un nuovo giudizio.
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Trasferimento del lavoratore: valido anche senza preavviso
Una dipendente ha impugnato il trasferimento del lavoratore presso un'altra sede, lamentando il mancato rispetto del preavviso di dieci giorni previsto dal contratto collettivo e l'assenza di reali esigenze aziendali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che il mancato rispetto del termine di preavviso non determina l'invalidità del trasferimento, ma fa sorgere unicamente il diritto del dipendente a ricevere un'indennità per il disagio subito. Le ragioni organizzative dell'azienda, basate sulla rotazione del personale per migliorare la professionalità negli uffici minori, sono state ritenute valide e sufficienti a giustificare la decisione aziendale.
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Indennità sostitutiva del preavviso: negata se manca la prova
Una lavoratrice ha svolto mansioni di cuoca e addetta alle pulizie in nero presso un asilo gestito da un'associazione. La Corte d'Appello ha riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato, condannando il datore al pagamento delle differenze retributive, ma ha respinto la richiesta di indennità sostitutiva del preavviso per mancanza di prove specifiche sul licenziamento orale. La lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione contestando il calcolo delle retribuzioni e il mancato riconoscimento dell'indennità. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando che la richiesta di indennità sostitutiva del preavviso era generica e non supportata da allegazioni precise. Inoltre, ha ritenuto corretto il calcolo delle differenze retributive basato sulle richieste della stessa lavoratrice.
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Indennità sostitutiva del preavviso salva anche nel fallimento
Un dirigente, licenziato prima del fallimento dell'azienda, ha chiesto l'ammissione al passivo per l'indennità sostitutiva del preavviso. Il Tribunale aveva ridotto l'importo basandosi sui minimi contrattuali e detraendo i guadagni da lavoro autonomo. La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che l'indennità sostitutiva del preavviso va calcolata sull'ultima retribuzione effettiva risultante dai cedolini paga, già riconosciuti nel passivo e coperti da giudicato endofallimentare. La Corte ha chiarito che il preavviso ha efficacia obbligatoria: il fallimento successivo o la percezione di altri redditi (aliunde perceptum) non riducono l'indennità, che ha natura indennitaria e non risarcitoria. Il lavoratore è stato ammesso al passivo per l'intero importo di oltre 51.000 euro in via privilegiata.
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Mansioni Superiori non provate: Lavoratore perde TFR e preavviso
Un lavoratore ha chiesto al tribunale di ammettere un credito di oltre 90.000 euro nei confronti della sua ex azienda, ormai fallita. La richiesta includeva differenze retributive, TFR e indennità di preavviso, tutte basate sul presupposto di aver svolto mansioni di livello superiore. Il tribunale ha respinto la domanda perché il lavoratore non è riuscito a provare lo svolgimento di tali compiti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. Il principio chiave è che se tutte le pretese economiche sono collegate al riconoscimento mansioni superiori e questa prova fondamentale manca, l'intera domanda viene rigettata.
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Indennità di preavviso rinunciata? I contributi INPS restano dovuti
Un'azienda, dopo aver licenziato alcuni dipendenti riconoscendo il loro diritto all'indennità di preavviso, stipula con loro un accordo successivo. Questo accordo trasforma il licenziamento in una risoluzione consensuale e i lavoratori rinunciano all'indennità in cambio di un incentivo all'esodo. Nonostante la rinuncia e il mancato pagamento, l'INPS richiede i relativi versamenti. La Cassazione conferma che i **contributi su indennità di mancato preavviso** sono sempre dovuti. L'obbligo contributivo, di natura pubblica, sorge nel momento in cui nasce il diritto del lavoratore a ricevere l'indennità, non quando questa viene effettivamente pagata. Un accordo privato successivo tra le parti non può annullare un'obbligazione preesistente verso l'ente previdenziale.
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Contributi su indennità di preavviso: dovuti anche se rinunciata
La Corte di Cassazione ha stabilito che i contributi su indennità di preavviso sono sempre dovuti, anche se i lavoratori vi rinunciano tramite un accordo transattivo con l'azienda. Il caso riguardava un'impresa che, in una procedura di mobilità, aveva concordato con i dipendenti la cessazione del rapporto di lavoro in cambio della loro rinuncia all'indennità. L'Ente Previdenziale ha comunque preteso il versamento dei contributi. La Corte ha dato ragione all'Ente, affermando che l'obbligo contributivo è autonomo rispetto all'effettivo pagamento della somma al lavoratore. Tale obbligo nasce dalla legge e non può essere annullato da un accordo privato.
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Risoluzione Lavoro Pubblico: Aspettativa non è Dimissione
Un dipendente comunale chiede un'aspettativa per svolgere un periodo di prova come docente. Il Comune, invece di concederla, interpreta la richiesta come dimissioni e delibera la cessazione del rapporto. La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di aspettativa non può mai essere equiparata a dimissioni. Inoltre, ha sancito un principio fondamentale: la risoluzione rapporto di lavoro pubblico per mutuo accordo richiede obbligatoriamente la forma scritta 'ad substantiam'. Il silenzio o la mancata impugnazione immediata da parte del lavoratore non possono essere considerati come un'accettazione tacita della fine del rapporto. La Corte ha quindi dato ragione al lavoratore, affermando che il suo contratto con il Comune non si è mai legalmente estinto.
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Minimale contributivo: accordo privato non ferma l’obbligo INPS
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di obblighi previdenziali. Anche se un'azienda e i suoi lavoratori si accordano per la rinuncia all'indennità sostitutiva del preavviso, l'Ente Previdenziale ha comunque il diritto di pretendere i contributi su quella somma. La decisione si fonda sul principio del minimale contributivo, secondo cui i contributi si calcolano sulla retribuzione legalmente dovuta, non su quella effettivamente pagata. L'accordo privato tra le parti, quindi, non è vincolante per l'ente, che tutela un interesse pubblico. Di conseguenza, l'Azienda è stata condannata a versare i contributi omessi.
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Minimale Contributivo: Contributi INPS dovuti anche senza paga
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in tema di minimale contributivo. Un'azienda, dopo aver licenziato alcuni dipendenti, aveva stipulato con loro un accordo in cui questi rinunciavano all'indennità sostitutiva del preavviso. Nonostante la somma non fosse stata materialmente pagata, l'INPS ha preteso il versamento dei relativi contributi. La Corte ha dato ragione all'ente previdenziale, affermando che l'obbligo di versare i contributi si basa sulla retribuzione legalmente dovuta, non su quella effettivamente corrisposta. L'accordo tra azienda e lavoratori non può quindi pregiudicare il diritto dell'INPS a riscuotere i contributi calcolati secondo il principio del minimale contributivo.
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Minimale contributivo: accordo non vale, l’azienda paga i contributi
Un'azienda, dopo un licenziamento collettivo, stipula un accordo con i lavoratori: questi rinunciano all'indennità sostitutiva del preavviso in cambio di un incentivo all'esodo. L'azienda non versa i contributi su tale indennità, ritenendo non fossero dovuti perché mai pagata. L'Ente Previdenziale, invece, li richiede. La Cassazione dà ragione all'Ente, applicando il principio del **minimale contributivo**: i contributi si versano sulla retribuzione legalmente dovuta, non su quella effettivamente percepita. L'accordo tra azienda e lavoratori non è opponibile all'Ente, che ha un diritto autonomo. L'azienda è quindi obbligata a pagare i contributi omessi.
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Accordo col lavoratore? L’INPS vince: inopponibilità transazione
Un'azienda, dopo aver licenziato due dipendenti, stipula con loro un accordo transattivo. I lavoratori rinunciano all'indennità di preavviso in cambio di un incentivo all'esodo. L'Ente Previdenziale, tuttavia, chiede all'azienda il pagamento dei contributi su quell'indennità non versata. La Corte di Cassazione dà ragione all'Ente, stabilendo il principio dell'inopponibilità della transazione all'INPS. Gli accordi privati tra azienda e lavoratore non possono annullare l'obbligo di versare i contributi sulla retribuzione legalmente dovuta, anche se non effettivamente pagata. L'azienda è quindi tenuta a versare i contributi mancanti.
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Direttore autonomo ma contributi sul preavviso sempre dovuti
La Cassazione affronta la qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico. La Corte ha stabilito che un Direttore Responsabile, pur avendo un ruolo apicale, non è automaticamente un lavoratore subordinato. Se agisce in piena autonomia, senza ricevere direttive dall'editore e avendo l'ultima parola sulla linea editoriale, il suo rapporto è autonomo e non soggetto a contribuzione per lavoro dipendente. In un altro aspetto della stessa sentenza, la Corte ha però confermato un principio rigido: l'obbligo di versare i contributi sull'indennità di mancato preavviso esiste sempre, anche se il rapporto di lavoro cessa con un accordo consensuale. Questo perché l'obbligazione contributiva verso l'ente previdenziale è un dovere pubblico e non può essere annullato da patti privati.
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Licenziamento collettivo illegittimo: azienda condannata per caos comunicativo
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ma le sue comunicazioni agli uffici competenti e ai sindacati sono risultate frammentarie, tardive e poco chiare. Un lavoratore, licenziato nell'ambito di questa procedura, ha impugnato il provvedimento. I giudici hanno dichiarato il licenziamento collettivo illegittimo proprio a causa della violazione delle norme sulla trasparenza e completezza delle informazioni. L'azienda è stata condannata a pagare un'indennità risarcitoria al lavoratore. La Corte di Cassazione ha poi dichiarato estinto il processo, confermando di fatto la vittoria del dipendente, poiché l'azienda ha rinunciato al proprio ricorso.
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Risoluzione per mutuo consenso: tra rifiuto e nuovo impiego
Un lavoratore marittimo ha impugnato la cessazione del proprio rapporto di lavoro, sostenendo di essere stato vittima di un licenziamento illegittimo. La società armatrice ha invece eccepito che il rapporto si era estinto per una risoluzione per mutuo consenso. Il dipendente aveva infatti rifiutato ripetutamente di reiscriversi nel turno particolare della società e aveva accettato un nuovo imbarco presso un altro armatore. La Corte d'Appello ha ritenuto che tale condotta manifestasse una chiara volontà di sciogliere il vincolo contrattuale. La Corte di Cassazione ha confermato questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione ribadisce che la volontà di porre fine al rapporto può essere desunta da comportamenti concludenti che rendono impossibile la prosecuzione della collaborazione lavorativa.
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Indennità di mancato preavviso: il lavoratore vince sul fallimento
Un lavoratore ha impugnato l'esclusione del proprio credito per indennità di mancato preavviso dallo stato passivo di un'azienda tessile fallita. Il tribunale di merito aveva inizialmente negato il diritto, ritenendo il fallimento un evento non volontario e non risarcitorio. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il fallimento non risolve automaticamente il rapporto ma lo sospende. Se il curatore decide di sciogliere il contratto, il dipendente matura il diritto alla indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c. La Corte ha chiarito che tale indennità ha natura retributiva e non risarcitoria, rendendola pienamente compatibile con le procedure concorsuali e ammissibile al passivo in via privilegiata.
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Credito contributivo prededucibile: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito che il credito contributivo vantato dall'ente previdenziale sull'indennità sostitutiva del preavviso è da considerarsi prededucibile. Ciò accade quando il rapporto di lavoro prosegue dopo la dichiarazione di fallimento e viene successivamente interrotto dal curatore. Secondo la Corte, tale debito sorge dalla gestione della procedura fallimentare e non dalla precedente attività dell'impresa, garantendogli così la massima priorità nel pagamento.
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