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Art. 2118 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2118 Codice Civile

Compenso per Mansioni Aggiuntive: Vittoria del Dirigente
Un dirigente ricopriva il ruolo di presidente e, per un certo periodo, anche quello di direttore generale di un ente sanitario poi entrato in amministrazione straordinaria. A seguito del recesso anticipato dal contratto a tempo determinato, il lavoratore ha richiesto l'ammissione al passivo per diverse spettanze, compreso il compenso per mansioni aggiuntive svolte oltre il contratto originario. Il Tribunale ha respinto quest'ultima pretesa definendola generica, poiché basata sul parametro retributivo del successore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul punto: accertato l'incarico extra e l'effettivo svolgimento delle prestazioni, il giudice non può rigettare la richiesta, ma deve quantificare equitativamente il compenso dovuto a tutela della retribuzione proporzionata.
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Indennità supplementare dirigenti: sì al lordo, no al netto
Un Dirigente, licenziato a seguito della chiusura dell'attività produttiva di un'azienda di trasporti aerei in amministrazione straordinaria, ha richiesto l'ammissione allo stato passivo per ottenere il pagamento dell'indennità supplementare dirigenti. Il Tribunale ha riconosciuto il credito calcolandolo al netto e negando la prededuzione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo due principi fondamentali: l'indennità deve essere calcolata sull'importo lordo e non su quello netto percepito in busta paga, e il relativo credito gode della collocazione in prededuzione se il rapporto di lavoro è cessato dopo l'apertura della procedura concorsuale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda e ha rinviato la causa al Tribunale per un nuovo calcolo delle somme spettanti al lavoratore.
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Perdita di chance: risarcimento per bonus non pagato
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di alcuni dirigenti di una società fallita che chiedevano il pagamento di bonus variabili. Poiché la società non aveva mai fissato gli obiettivi necessari, il tribunale di merito aveva respinto la richiesta. La Cassazione ha cassato la decisione, affermando che il giudice avrebbe dovuto valutare la domanda di risarcimento per perdita di chance, cioè la perdita della possibilità di ottenere il premio, che era stata espressamente formulata dai lavoratori. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame su questo punto.
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