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Art. 2117 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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Opposizione all’esecuzione: la Cassazione nega la pausa estiva
Una società di recupero crediti ha avviato un pignoramento presso terzi ai danni di due debitori, colpendo un fondo previdenziale. I debitori hanno proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo l'impignorabilità totale delle somme. I giudici di merito hanno invece dichiarato i beni pignorabili nel limite di un quinto. I debitori hanno quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Infatti, per l'opposizione all'esecuzione non si applica la sospensione feriale dei termini (il periodo di pausa estiva ad agosto). Di conseguenza, il termine di sessanta giorni per impugnare la sentenza, decorrente dalla notifica, era ampiamente scaduto, rendendo la decisione precedente definitiva.
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