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Art. 2117 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2117 Codice Civile

Deducibilità accantonamenti TFM: la Cassazione ribalta la data certa
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'Azienda la deducibilità di costi, tra cui gli accantonamenti per il Trattamento di Fine Mandato (TFM) destinati all'amministratore. La Commissione Tributaria Regionale aveva precedentemente ritenuto che la deducibilità accantonamenti TFM fosse possibile anche senza un atto con data certa. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che per la deducibilità fiscale degli accantonamenti TFM per gli amministratori, è indispensabile che il diritto all'indennità sia stabilito da un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto. Senza questo requisito, gli accantonamenti non possono essere dedotti dal reddito d'impresa. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Fondo pensione integrativo: la banca fallita paga tutti i crediti
Un ex dipendente bancario ha richiesto l'ammissione al passivo della banca in liquidazione coatta per riscattare le quote versate al fondo pensione integrativo. I giudici hanno riconosciuto la natura retributiva del credito e il rango privilegiato. La procedura concorsuale ha contestato il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, sostenendo limiti temporali più stringenti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della banca. Il divieto di cumulo riguarda esclusivamente la previdenza pubblica obbligatoria e non i fondi complementari aziendali. Il lavoratore ottiene la rivalutazione fino alla definitività dello stato passivo e gli interessi legali fino al saldo effettivo.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: accordo e lite estinta
Una lavoratrice chiedeva la restituzione con prelazione privilegiata delle somme versate al fondo integrativo pensioni aziendale. L'istituto datore di lavoro, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, contestava la richiesta e proponeva ricorso in Cassazione contro la decisione favorevole alla dipendente. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale per dirimere ogni reciproca pretesa. La società ha quindi formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte ha accettato tale atto rinunciando a sua volta alle proprie difese. La Suprema Corte ha preso atto della concorde volontà espressa e ha dichiarato estinto il processo, compensando interamente le spese di lite tra i contendenti.
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Riscatto della posizione previdenziale: il lavoratore vince
Un lavoratore, dimessosi da una banca, ha chiesto il riscatto della posizione previdenziale maturata presso il fondo pensionistico aziendale. La banca si è opposta, sostenendo che trattandosi di un fondo a prestazioni definite e a ripartizione non esistessero posizioni individuali monetizzabili. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece confermato il diritto del lavoratore al riscatto della posizione previdenziale, stabilendo che la portabilità e il riscatto si applicano a tutti i fondi previdenziali integrativi, inclusi quelli preesistenti a ripartizione. La Corte ha inoltre chiarito che la somma dovuta deve comprendere anche i rendimenti finanziari generati a partire dal momento in cui il fondo ha costituito un patrimonio di destinazione separato (nel caso specifico, dal 1998). Di conseguenza, la banca è stata condannata a pagare al lavoratore oltre 177.000 euro.
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Liquidazione dello zainetto: addio alle plusvalenze del fondo
Il Lavoratore ha chiesto di essere ammesso allo stato passivo del Fondo Pensioni in liquidazione per ottenere una quota delle plusvalenze derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare dell'ente. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del dipendente. Il motivo risiede nel fatto che il dipendente aveva precedentemente scelto di non aderire alla riforma del fondo, ottenendo la liquidazione dello zainetto (la propria quota individuale di capitale) e interrompendo così ogni rapporto con l'ente prima della sua liquidazione generale. La Corte ha chiarito che chi riscuote anticipatamente il proprio capitale non può vantare diritti sulle plusvalenze realizzate successivamente dalla vendita dei beni del fondo, in quanto ormai estraneo alle sorti dell'ente previdenziale.
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Liquidazione dello zainetto: niente plusvalenze dopo il riscatto
Un gruppo di ex dipendenti bancari ha chiesto l'ammissione allo stato passivo del fondo pensioni aziendale in liquidazione per ottenere una quota delle plusvalenze derivanti dalla vendita degli immobili dell'ente. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. I giudici hanno chiarito che la liquidazione dello zainetto, ovvero il riscatto della quota individuale di capitale, comporta la cessazione del rapporto con il fondo. Di conseguenza, chi ha già riscosso interamente o parzialmente la propria quota in capitale non ha diritto a partecipare alla ripartizione delle plusvalenze realizzate successivamente durante la liquidazione generale del patrimonio. La Corte ha confermato la legittimità degli accordi collettivi che modificano in senso peggiorativo i criteri di riparto, rispettando il limite dei soli diritti già definitivamente acquisiti dai lavoratori.
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Liquidazione dello zainetto previdenziale: no a plusvalenze
Un ex dipendente ha proposto opposizione per ottenere l'ammissione al passivo di un fondo pensioni in liquidazione, reclamando una quota delle plusvalenze immobiliari. Il lavoratore sosteneva che la liquidazione dello zainetto previdenziale, avvenuta prima della liquidazione del fondo, non escludesse il suo diritto a tali somme. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il riscatto totale della propria posizione previdenziale comporta la definitiva cessazione del rapporto con il fondo. Di conseguenza, il lavoratore non può vantare alcun diritto sulle plusvalenze realizzate successivamente dall'ente, né può contestare i nuovi criteri di riparto stabiliti dagli accordi collettivi successivi alla sua uscita.
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Previdenza complementare: liquidazione e perdita delle plusvalenze
Il Lavoratore, ex dipendente bancario, ha chiesto l'ammissione al passivo dell'Ente di Previdenza in liquidazione per ottenere una quota delle plusvalenze immobiliari. La richiesta si basava su una vecchia norma dello statuto. Tuttavia, un successivo accordo collettivo del 2004 aveva modificato le regole di riparto, escludendo chi aveva già liquidato la propria posizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, stabilendo che la previdenza complementare può essere modificata da accordi collettivi successivi anche in senso sfavorevole, purché non vengano toccati i diritti già acquisiti. Avendo il Lavoratore già incassato il proprio capitale, denominato zainetto, nel 2003 firmando una quietanza liberatoria, non vantava alcun diritto residuo sulle plusvalenze.
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Liquidazione fondo pensione: niente plusvalenze agli ex iscritti
Un ex dipendente bancario, dopo essere andato in pensione e aver incassato interamente il proprio capitale individuale (il cosiddetto zainetto), ha chiesto di essere ammesso allo stato passivo del fondo pensioni aziendale in liquidazione. Il lavoratore pretendeva una quota delle plusvalenze derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare del fondo, basandosi su una vecchia norma dello statuto. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che la liquidazione del fondo pensione esclude la pretesa di ulteriori somme per chi ha già sciolto il rapporto previdenziale e incassato il proprio capitale. La vecchia norma statutaria si applicava solo alla gestione ordinaria e non alla liquidazione generale dell'ente.
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Successione di contratti collettivi: addio ai vecchi bonus
Una lavoratrice ha impugnato l'esclusione del proprio credito dallo stato passivo di un fondo pensioni in liquidazione. La richiesta si basava su una vecchia norma dello statuto che riconosceva ai lavoratori le plusvalenze della vendita di immobili. Tuttavia, un successivo accordo collettivo del 2004 aveva modificato i criteri di ripartizione a causa di squilibri finanziari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando che la successione di contratti collettivi consente modifiche peggiorative per i lavoratori, con il solo limite dei diritti già definitivamente acquisiti. Le vecchie regole statutarie si applicavano alla normale attività del fondo e non alla sua liquidazione generale. Di conseguenza, la lavoratrice perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Successione di contratti collettivi: svanisce l’atteso bonus
Due lavoratori hanno impugnato l'esclusione dei loro crediti dallo stato passivo di un Fondo Pensioni in liquidazione. I lavoratori pretendevano l'applicazione di una vecchia norma dello statuto che riconosceva loro una quota delle plusvalenze immobiliari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la successione di contratti collettivi può modificare in peggio i trattamenti futuri dei lavoratori, con il solo limite dei diritti già definitivamente acquisiti. Nel caso specifico, la clausola statutaria originaria regolava la normale attività del fondo e non la sua liquidazione generale. Di conseguenza, il nuovo accordo collettivo del 2004 ha legittimamente stabilito criteri diversi per la ripartizione del patrimonio residuo, senza violare alcun diritto quesito dei lavoratori, i quali avevano solo una mera aspettativa di guadagno.
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