Alcune lavoratrici hanno richiesto il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria per il ritardo nel pagamento del TFR dal Fondo Tesoreria gestito dall'INPS, dopo il fallimento del loro datore di lavoro. La Corte d'Appello aveva dato ragione alle lavoratrici, ritenendo che il pagamento avesse natura retributiva e che gli accessori decorressero dalla fine del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prestazione erogata dal Fondo Tesoreria ha natura previdenziale e non retributiva. Di conseguenza, si applicano le regole pubbliche di contenimento della spesa, tra cui il divieto di cumulare interessi e rivalutazione e il termine di trenta giorni per l'erogazione senza penalità. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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