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Art. 2114 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2114 Codice Civile

Fondo di Garanzia INPS per TFR e azienda cessionaria attiva
Una lavoratrice ha subito il trasferimento d'azienda dalla società originaria, poi fallita, a una nuova impresa in piena attività economica. Inserita nello stato passivo del fallimento della cedente per il trattamento di fine rapporto, la dipendente ha richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia INPS per TFR. L'ente previdenziale ha rifiutato l'erogazione contestando la mancata escussione del nuovo datore di lavoro solvibile e obbligato in solido. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni dell'ente previdenziale, stabilendo che la garanzia pubblica opera solo in caso di effettiva insolvenza e non sostituisce i crediti esigibili verso l'acquirente in bonis.
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Fondo di Garanzia TFR: l’INPS non paga debiti da accollo
Un lavoratore ha richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia TFR per ottenere la liquidazione maturata presso una prima azienda e successivamente assunta da una seconda impresa tramite accollo. La seconda società è fallita, mentre la prima è rimasta pienamente attiva e solvibile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che l'ente previdenziale non risponde dei debiti trasferiti con accordi privati tra società se il datore di lavoro originario non è insolvente. Il dipendente deve quindi agire contro il datore originario ancora in attività per ottenere il pagamento della propria quota.
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Fondo di Garanzia INPS e TFR: i limiti dell’accollo
Una lavoratrice chiedeva al Fondo di Garanzia INPS il pagamento dell'intero TFR maturato durante la propria carriera. Una parte del credito derivava dal lavoro presso un primo datore d'azienda rimasto economicamente solvibile, mentre una seconda società, poi fallita, si era accollata contrattualmente il debito pregresso. Il giudice delegato aveva ammesso l'intero importo allo stato passivo della procedura fallimentare. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che gli accordi privati di accollo del debito non vincolano la previdenza pubblica. Il lavoratore non può richiedere l'intervento dell'ente per quote di liquidazione riferibili a datori di lavoro ancora solvibili, poiché l'istituto risponde soltanto in presenza di una reale e diretta insolvenza del datore originario.
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