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Art. 21 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 21 Codice di Procedura Civile

Cancellazione società: il socio eredita immobile e ipoteca
Una banca creditrice agisce contro la società socia unica di un'altra società, ormai estinta, per accertare il suo diritto di proprietà su un immobile ipotecato ma non venduto prima della chiusura. La Corte di Cassazione chiarisce che la cancellazione di una società e i beni non liquidati attivano un 'fenomeno successorio': la proprietà dei beni residui si trasferisce automaticamente ai soci. Di conseguenza, anche l'ipoteca 'segue' l'immobile e resta valida nei confronti del nuovo proprietario. La banca vince: la società socia è riconosciuta proprietaria del bene e l'istituto di credito può procedere con il pignoramento.
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Azione personale restituzione immobile: la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29988/2023, chiarisce la natura dell'azione per la restituzione di un bene in leasing. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la richiesta di riconsegna dell'immobile costituisce un'azione personale e non reale. Questa distinzione è cruciale per determinare la competenza territoriale del tribunale. La Corte ha rigettato il ricorso di una società utilizzatrice, confermando che l'azione si fonda sull'obbligazione contrattuale e non su un diritto reale, rendendo inapplicabile il foro esclusivo del luogo in cui si trova l'immobile. I motivi relativi a migliorie e canoni sono stati dichiarati inammissibili per vizi procedurali nell'impugnazione.
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