L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società commerciale la deduzione fiscale di sconti promozionali concessi a una propria controllata. L'Ufficio ha rilevato l'incongruità di tali sconti, pari al doppio rispetto a quelli accordati ad altre imprese affiliate che compivano volumi di acquisto nettamente superiori. L'operazione generava un indebito vantaggio fiscale complessivo abbattendo i ricavi della capogruppo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente, confermando la piena legittimità della ripresa a tassazione. I giudici hanno stabilito che l'evidente antieconomicità di una spesa costituisce un valido indizio della mancata inerenza dei costi. La libertà di iniziativa economica non tutela condotte platealmente irrazionali volte a ridurre la base imponibile.
Continua »