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Art. 208 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 208 Codice Penale

41-bis: Internato Contesta Regime, Cassazione Conferma Pericolosità
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un ex detenuto, membro di spicco di un sodalizio criminale, sottoposto al regime detentivo 41-bis anche dopo aver scontato la pena, durante l'esecuzione di una misura di sicurezza. L'uomo contestava la proroga del 41-bis, sostenendo l'assenza di attuale pericolosità. La Corte ha ribadito che il regime detentivo 41-bis è applicabile agli internati, ma deve essere costituzionalmente conforme, garantendo attività lavorativa. Tuttavia, ha confermato la legittimità della proroga, basandosi sulla capacità dell'individuo di ripristinare i contatti criminali, data la sua storia e il ruolo di vertice.
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Pericolosità sociale: confermata la misura per l’ex capo
Un individuo con precedenti penali gravi e un ruolo di vertice in un gruppo criminale ha contestato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che confermava la sua persistente pericolosità sociale. L'interessato sosteneva l'illogicità della motivazione giudiziaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, prima di eseguire una misura di sicurezza, occorre valutare non solo i reati passati, ma anche il comportamento attuale. In assenza di un effettivo distacco dalle logiche criminali e di un percorso lavorativo stabile, permane la pericolosità sociale dell'individuo, con conseguente condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Proroga della libertà vigilata confermata: ricorso inammissibile
I giudici di sorveglianza hanno disposto la proroga della libertà vigilata nei confronti del condannato. La decisione si fonda sulla persistenza di una residua pericolosità sociale che impone un reinserimento graduale nella società. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una motivazione apparente e priva di riscontri concreti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la genericità dei motivi proposti. Il ricorrente si è limitato a riproporre censure di fatto già adeguatamente esaminate dai giudici di merito. La Corte ha condannato il soggetto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Libertà vigilata e pericolosità sociale: conferma per ex detenuto
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno nei confronti di un uomo condannato per associazione mafiosa e riciclaggio, al termine della pena detentiva. Il Magistrato e il Tribunale di Sorveglianza hanno accertato il legame tra libertà vigilata e pericolosità sociale attuale. I giudici hanno valorizzato il rientro del condannato nello stesso contesto criminale familiare e territoriale, la mancata revisione critica dei reati commessi e la persistente operatività del clan. La Suprema Corte ha chiarito che la buona condotta carceraria e la revoca di precedenti misure di prevenzione non cancellano la pericolosità sociale accertata, giustificando pienamente la vigilanza.
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Revoca della misura di sicurezza: la buona condotta non basta
Il Condannato ha richiesto la revoca anticipata della libertà vigilata, applicata a distanza di anni dalla decisione originaria dopo un lungo periodo di detenzione. Il ricorrente ha sostenuto l'assenza di pericolosità sociale attuale, evidenziando la buona condotta carceraria, lo svolgimento di attività lavorativa e la revoca di una precedente misura di prevenzione. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della revoca della misura di sicurezza. I giudici hanno chiarito che il semplice decorso del tempo o la regolare condotta in carcere non bastano a dimostrare la cessazione della pericolosità. Per ottenere l'annullamento della misura serve la prova certa di una concreta revisione critica del proprio passato criminale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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Riesame della pericolosità sociale: lavoro onesto o nuova condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Il soggetto chiedeva il riesame della pericolosità sociale per revocare una misura di sicurezza applicata nel 2016. I giudici hanno confermato la pericolosità a causa di una nuova condanna per associazione a delinquere e della violazione delle prescrizioni, come la guida senza patente. La Suprema Corte ha chiarito che, per ottenere il riesame della pericolosità sociale, occorre dimostrare elementi di novità reali e concreti rispetto alle precedenti valutazioni. Non basta allegare documenti generici sull'attività lavorativa se non si contesta in modo specifico la decisione precedente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Revoca della libertà vigilata: fuggire all’estero non basta
Il caso riguarda la richiesta di revoca della libertà vigilata presentata da un condannato per associazione mafiosa e lesioni personali. Dopo aver scontato la pena detentiva, l'uomo si era trasferito in Germania, avviando un'attività lavorativa e una relazione affettiva. Sulla base di questo allontanamento volontario, egli sosteneva fosse venuta meno la sua pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha invece confermato il rigetto della richiesta. I giudici hanno evidenziato che il trasferimento all'estero ha costituito una deliberata sottrazione alla misura di sicurezza, senza che vi sia stato un reale distacco dagli ambienti criminali d'origine o una revisione critica del proprio passato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la misura e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Condotta regolare ma legami mafiosi: resta la pericolosità sociale
Il Tribunale di sorveglianza ha prorogato per un anno la misura della libertà vigilata nei confronti di un condannato. Quest'ultimo ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la valutazione della sua pericolosità sociale non potesse basarsi esclusivamente sui suoi trascorsi criminali in un clan ormai dissolto, evidenziando la propria condotta regolare e l'impegno nella ricerca di un lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il provvedimento. I giudici hanno chiarito che la condotta formalmente corretta non basta a escludere la pericolosità sociale se manca una reale e visibile dissociazione dall'ambiente mafioso d'origine e se il contesto familiare e territoriale non offre garanzie di contenimento. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Buona condotta ma legami mafiosi: la pericolosità sociale
Il Tribunale di Sorveglianza applica la misura della libertà vigilata per tre anni a un uomo condannato per associazione mafiosa. Il difensore ricorre in Cassazione, sostenendo che la pericolosità sociale non sia attuale e che non si sia considerata la buona condotta in carcere. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano la persistente pericolosità sociale del soggetto, evidenziando il suo ruolo di rilievo nel clan, la mancanza di un percorso di revisione critica del proprio passato e le frequentazioni con pregiudicati dopo la scarcerazione, segnalate dalle forze dell'ordine. Il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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