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Art. 2070 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2070 Codice Civile

Applicazione del contratto collettivo: tra vivaio e commercio
Una lavoratrice ha chiesto il pagamento di differenze retributive e straordinari per aver svolto mansioni di commessa in un vivaio, invocando l'applicazione del contratto collettivo del commercio in luogo di quello agricolo. La Corte d'Appello ha respinto la domanda per carenza di prove sulle mansioni effettive e sullo straordinario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando che l'applicazione del contratto collettivo di diritto comune vincola solo i datori iscritti alle associazioni firmatarie o aderenti. Il lavoratore non può pretendere un contratto diverso se il datore non vi è obbligato, salvo l'uso parametrico per l'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., qui non specificamente contestata. La lavoratrice perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Contratto collettivo applicabile: azienda grande perde qualifica
Un lavoratore addetto alla manutenzione di impianti antincendio presso un ospedale pubblico ha chiesto l'applicazione del CCNL Metalmeccanici Industria in sostituzione di quello Artigiano, con il conseguente riconoscimento di una categoria superiore e delle relative differenze retributive. L'azienda si è opposta sostenendo di essere iscritta all'Albo delle imprese artigiane. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del dipendente, rilevando che l'impresa superava ampiamente il limite dimensionale massimo di dipendenti per essere considerata artigiana, avendone ben 163. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il giudice ordinario può verificare i requisiti reali dell'azienda e disapplicare l'iscrizione all'albo. Di conseguenza, il contratto collettivo applicabile deve essere quello dell'industria metalmeccanica, coerente con la natura dell'appalto pubblico e le dimensioni aziendali. L'azienda perde il ricorso e deve pagare le spese.
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