LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 2058 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 2058 Codice Civile

Eccesso di potere giurisdizionale: limiti del giudice
Un proprietario privato ha agito in giudizio per la restituzione di terreni occupati illegittimamente dalla Pubblica Amministrazione e per il risarcimento dei danni. Il Consiglio di Stato ha riformato la decisione di primo grado, stabilendo che nessuna statuizione risarcitoria potesse essere emessa finché l'ente pubblico non avesse deciso se acquisire il bene (ex art. 42-bis T.U. Espropri) o restituirlo. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha rigettato il ricorso, chiarendo la nozione di eccesso di potere giurisdizionale. Ha stabilito che il Consiglio di Stato non ha sconfinato nella discrezionalità amministrativa, poiché non ha imposto una scelta specifica, e non ha commesso 'arretramento', in quanto la sua decisione di attendere la scelta della P.A. rappresenta una scelta interpretativa interna alla giurisdizione, e non un rifiuto di tutela.
Continua »
Giurisdizione giudice ordinario: il caso dei marittimi
La Corte di Cassazione, con ordinanza 3735/2024, ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia per risarcimento danni avviata da un lavoratore marittimo contro la Pubblica Amministrazione per la mancata iscrizione nelle liste di collocamento. La Suprema Corte ha chiarito che, poiché l'iscrizione è un'attività vincolata e non discrezionale, la posizione del lavoratore è di diritto soggettivo, radicando la competenza del tribunale ordinario e non di quello amministrativo.
Continua »
Giurisdizione contenzioso climatico: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario italiano nelle cause intentate da associazioni ambientaliste e cittadini contro una grande compagnia energetica per i danni derivanti dal cambiamento climatico. La decisione chiarisce che tali azioni, basate sulla lesione di diritti fondamentali, rientrano nella competenza dei tribunali civili e non costituiscono un'indebita ingerenza nella sfera politica. Per la giurisdizione sul contenzioso climatico, è stato ritenuto determinante il luogo in cui si manifesta il danno, ovvero il territorio italiano dove risiedono i ricorrenti.
Continua »