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Art. 2036 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2036 Codice Civile

Azione di ingiustificato arricchimento: errore e limiti
Una società garante versa quasi un milione di euro a una banca di leasing per sanare il debito di un'azienda utilizzatrice di un aeromobile, eseguendo il bonifico dopo la risoluzione del contratto. Ritenuto l'errore del garante inescusabile a causa della sua elevata professionalità commerciale, la Corte d'Appello accorda comunque il rimborso verso l'azienda debitrice tramite l'azione di ingiustificato arricchimento. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. I giudici di legittimità stabiliscono che chi paga un debito altrui per errore inescusabile dispone già del rimedio tipico della surrogazione legale nei diritti del creditore. Di conseguenza, l'esistenza di questa tutela specifica esclude in radice il requisito della sussidiarietà, precludendo l'azione di ingiustificato arricchimento.
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Domanda riconvenzionale: la Cassazione ne chiarisce i limiti
Un lavoratore pubblico ha chiesto il ricalcolo e la liquidazione di un unico trattamento di fine servizio per l'intera carriera svolta presso diverse amministrazioni statali. L'ente pubblico presso cui aveva lavorato da ultimo ha presentato una domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di somme precedentemente versate a titolo di trattamento di fine rapporto. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile tale contropretesa per carenza di diretta connessione. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la domanda riconvenzionale e ammissibile se sussiste un collegamento oggettivo tra le vicende, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo. Pertanto, i giudici hanno accolto il ricorso dell'ente datoriabile, rinviando la causa per un nuovo esame della questione.
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Rimborso acconto d’imposta scommesse: stop alla lite temeraria.
Una società di scommesse maltese ha richiesto il rimborso di somme versate in eccesso durante una procedura di regolarizzazione fiscale. L'Agenzia fiscale ha negato il rimborso, sostenendo che la società non fosse legittimata e che i versamenti di 10.000 euro per ogni centro fossero costi di accesso e non acconti. Dopo un primo rinvio dalla Cassazione, che aveva già stabilito la natura di acconto dei versamenti e la piena legittimazione della società, l'Amministrazione ha riproposto gli stessi argomenti in un nuovo ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, confermando il diritto al rimborso acconto d'imposta scommesse. Inoltre, i giudici hanno condannato l'Agenzia per lite temeraria, avendo quest'ultima ignorato il precedente giudicato interno e riproposto questioni di merito già risolte.
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