Una lavoratrice ha richiesto l'ammissione allo stato passivo del fallimento aziendale per ottenere gli stipendi non percepiti durante l'anno, periodo in cui l'ente formativo aveva chiuso le sedi a seguito della revoca dell'accreditamento regionale. I giudici di merito avevano respinto la richiesta sostenendo l'impossibilità oggettiva di ricevere la prestazione. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro non esonera l'azienda dal pagare le retribuzioni, a meno che non dimostri una totale e non imputabile impossibilità di ricevere l'attività. I normali rischi di gestione aziendale ricadono interamente sul datore di lavoro. La lavoratrice vince parzialmente e il processo torna in riesame.
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