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Art. 2002 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2002 Codice Civile

Buoni fruttiferi cointestati: l’erede vince contro l’Azienda
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un erede che chiedeva il rimborso di buoni fruttiferi cointestati con la clausola "pari facoltà di rimborso" dopo il decesso di uno dei titolari. L'Azienda si opponeva, sostenendo l'applicazione di norme più restrittive per i libretti di risparmio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Azienda. Ha stabilito che, per i buoni fruttiferi cointestati con tale clausola, il cointestatario superstite (o l'erede) può ottenere il rimborso dell'intera somma. Non serve la quietanza di tutti gli eredi, poiché i buoni fruttiferi hanno una natura diversa dai libretti di risparmio e sono rimborsabili "a vista". L'Azienda è stata condannata al pagamento.
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Buoni postali fruttiferi: sì al rimborso senza firma di tutti
Gli eredi di un cointestatario di alcuni buoni postali fruttiferi chiedevano il rimborso delle somme a Poste Italiane. L'ente si rifiutava di pagare a causa della mancata firma di una delle coeredi, invocando le regole sui libretti di risparmio che richiedono il consenso di tutti gli aventi diritto in caso di morte di un cointestatario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'erede, stabilendo che per i buoni postali fruttiferi con clausola di pari facoltà di rimborso la morte di un cointestatario non blocca la riscossione. Ciascun cointestatario superstite o erede ha il diritto di riscuotere l'intera somma a vista, senza che Poste possa opporre il rifiuto basato sulla disciplina dei libretti di risparmio. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Buoni Postali Fruttiferi: guida ai nuovi tassi
La Corte di Cassazione ha stabilito che per i Buoni Postali Fruttiferi della serie Q/P prevalgono i tassi d'interesse fissati dai decreti ministeriali, anche se il timbro apposto sul retro del titolo non copre interamente le vecchie tabelle della serie P. La decisione chiarisce che i buoni sono titoli di legittimazione e non titoli di credito. Pertanto, l'integrazione automatica delle clausole ex art. 1339 c.c. e la prevalenza delle clausole aggiunte ex art. 1342 c.c. rendono inefficaci le vecchie diciture visibili per errore materiale.
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