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Art. 2002 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2002 Codice Civile

Riscossione vincita lotto: negato il premio senza scontrino
Un giocatore effettua varie giocate al lotto ma smarrisce uno dei tagliandi prima dell'estrazione. Nonostante la tempestiva denuncia di smarrimento alle autorità competenti, la giocata risulta vincente. Il concessionario nega il pagamento dell'importo per mancata esibizione dello scontrino. Il giocatore conviene in giudizio l'ente gestore e l'amministrazione, sostenendo di poter dimostrare la paternità della scommessa attraverso testimonianze e sequenze seriali delle ricevute contigue. La Corte di Cassazione respinge definitivamente la domanda. I giudici confermano che la riscossione vincita lotto esige necessariamente la presentazione fisica dello scontrino integro entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dalla legge speciale.
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Buoni fruttiferi cointestati: l’erede vince contro l’Azienda
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un erede che chiedeva il rimborso di buoni fruttiferi cointestati con la clausola "pari facoltà di rimborso" dopo il decesso di uno dei titolari. L'Azienda si opponeva, sostenendo l'applicazione di norme più restrittive per i libretti di risparmio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Azienda. Ha stabilito che, per i buoni fruttiferi cointestati con tale clausola, il cointestatario superstite (o l'erede) può ottenere il rimborso dell'intera somma. Non serve la quietanza di tutti gli eredi, poiché i buoni fruttiferi hanno una natura diversa dai libretti di risparmio e sono rimborsabili "a vista". L'Azienda è stata condannata al pagamento.
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Buoni postali fruttiferi: sì al rimborso senza firma di tutti
Gli eredi di un cointestatario di alcuni buoni postali fruttiferi chiedevano il rimborso delle somme a Poste Italiane. L'ente si rifiutava di pagare a causa della mancata firma di una delle coeredi, invocando le regole sui libretti di risparmio che richiedono il consenso di tutti gli aventi diritto in caso di morte di un cointestatario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'erede, stabilendo che per i buoni postali fruttiferi con clausola di pari facoltà di rimborso la morte di un cointestatario non blocca la riscossione. Ciascun cointestatario superstite o erede ha il diritto di riscuotere l'intera somma a vista, senza che Poste possa opporre il rifiuto basato sulla disciplina dei libretti di risparmio. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Buoni postali fruttiferi: il timbro prevale sulla vecchia stampa
Una risparmiatrice ha chiesto la riscossione degli interessi di alcuni buoni postali fruttiferi trentennali della serie "Q/P" emessi nel 1986. I titoli presentavano sul retro un timbro con i tassi della serie "Q" per i primi venti anni, lasciando visibili a stampa i vecchi tassi della serie "P" per l'ultimo decennio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della risparmiatrice, stabilendo che per l'ultimo decennio si applicano i tassi inferiori della serie "Q" previsti dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986. I buoni postali fruttiferi sono infatti soggetti all'integrazione automatica dei tassi tramite norme cogenti. La parziale visibilità della vecchia stampa è una mera imperfezione materiale che non genera alcun legittimo affidamento su tassi diversi da quelli di legge.
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Buoni postali fruttiferi: timbro imperfetto contro vecchi tassi
Un risparmiatore ha richiesto il pagamento degli interessi di un buono postale fruttifero trentennale emesso nel 1986 su un vecchio modulo cartaceo della serie "P", sul quale era stato apposto un timbro con la dicitura "Serie Q/P" e i nuovi tassi. Poiché il timbro non copriva interamente le vecchie tabelle della serie "P" relative all'ultimo decennio, il risparmiatore pretendeva l'applicazione dei vecchi tassi più favorevoli. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'intermediario finanziario, stabilendo che i buoni postali fruttiferi serie Q/P sono regolati dai tassi della serie "Q" previsti dal decreto ministeriale del 1986. La mancata copertura totale del vecchio testo a stampa costituisce una mera imperfezione materiale e non una volontà contrattuale di applicare i vecchi tassi, prevalendo le clausole aggiunte a timbro su quelle preesistenti.
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Buoni postali fruttiferi: il timbro imperfetto non salva i vecchi tassi
Un risparmiatore ha chiesto la liquidazione degli interessi di alcuni buoni postali fruttiferi della serie Q/P, emessi su vecchi moduli cartacei della serie P. Sul retro dei titoli, un timbro modificava i tassi per i primi venti anni, lasciando però visibili i vecchi tassi più favorevoli per l'ultimo decennio. Il risparmiatore pretendeva l'applicazione di questi ultimi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per i buoni postali fruttiferi della serie Q/P si applicano esclusivamente i tassi della serie Q, stabiliti dal decreto ministeriale del 1986. L'imperfezione del timbro che non copriva interamente il vecchio testo non costituisce una volontà contrattuale di applicare i vecchi tassi, poiché le norme pubbliche prevalgono e integrano automaticamente il contratto.
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