LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 198 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 198 Codice di Procedura Penale

Reato di violenza privata: casa lasciata per i dispetti
Un condomino teneva comportamenti gravemente molesti e vessatori nei confronti della vicina di casa e della sua famiglia. L'uomo percuoteva ripetutamente le pareti, azionava una fiamma ossidrica, pedinava la donna e compiva continui dispetti. Questa condotta esasperante costringeva la vittima e i suoi familiari ad abbandonare la propria casa per trasferirsi altrove. I giudici di merito condannavano l'imputato per il reato di violenza privata. L'uomo proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che tali fatti costituissero al massimo una semplice contravvenzione per molestie e contestando la credibilità della persona offesa. La Suprema Corte ha confermato la condanna, sancendo che le condotte vessatorie idonee a costringere una persona a cambiare abitazione integrano a pieno titolo il reato di violenza privata.
Continua »
Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: stop a pregiudizi
Un imprenditore, accusato di indebita percezione di fondi pubblici e falso ideologico, chiedeva in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per ascoltare due fornitori come testimoni. La Corte d'appello respingeva la richiesta ritenendo i testimoni preventivamente inattendibili. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'imprenditore, stabilendo che il giudice non può escludere una prova testimoniale presumendone l'inattendibilità prima ancora di averla assunta. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
Continua »
Diffamazione: assolto il testimone che offende
La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione di una donna accusata di Diffamazione per aver definito un medico 'cretino' e 'inadatto' durante una testimonianza in tribunale. La Corte ha stabilito che tali espressioni, sebbene offensive, sono state pronunciate nell'adempimento del dovere di testimone (Art. 51 c.p.), rispondendo a domande specifiche su una conversazione privata precedentemente registrata. Il ricorso della parte civile è stato dichiarato inammissibile anche in relazione alle doglianze sulla ricostituzione del fascicolo processuale smarrito, non ravvisando alcuna nullità procedurale.
Continua »