Una società di autonoleggio ha impugnato una cartella di pagamento relativa a numerose sanzioni per violazioni del Codice della Strada commesse dai propri clienti. La società sosteneva di non essere responsabile in quanto aveva regolarmente comunicato i dati dei conducenti agli enti accertatori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'impresa di autonoleggio, una volta ricevuto il verbale di accertamento, ha l'onere di impugnarlo tempestivamente nelle forme di legge. La semplice comunicazione dei dati del locatario non esonera automaticamente il proprietario dal rischio che il verbale diventi titolo esecutivo definitivo nei suoi confronti.
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