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Art. 1954 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 1954 Codice Civile

Azione di regresso del fideiussore: l’errore formale blocca tutto
Un socio garante ha pagato alla banca la somma residua per estinguere il mutuo aziendale. Successivamente, ha esercitato l'azione di regresso del fideiussore chiedendo il rimborso della quota all'ex socio, il quale aveva ceduto le quote mantenendo però la garanzia. In appello, i giudici hanno rigettato la pretesa ritenendo non provato che il pagamento fosse stato richiesto dalla banca. Il garante ha quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile poiché il garante non ha depositato la relata di notifica della sentenza impugnata nei termini. Il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese legali e al raddoppio del contributo unificato.
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Confideiussione: soci condannati a pagare l’intero debito
Due soci rilasciano garanzie personali alla banca per un finanziamento concesso alla loro società. In seguito, i garanti sostengono che la loro responsabilità sia limitata alla propria quota di partecipazione societaria (17% ciascuno). La Corte d'Appello qualifica invece il rapporto come confideiussione, ritenendo i soci responsabili in solido per l'intero debito, pur nei limiti del massimale concordato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la confideiussione si configura quando più fideiussori garantiscono lo stesso debito con la consapevolezza di un interesse comune, determinando una responsabilità solidale verso la banca. L'interpretazione dei contratti spetta al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità se priva di vizi logici.
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