Un creditore ha promosso un'azione revocatoria per far dichiarare inefficaci le donazioni di quote societarie effettuate dal debitore alla figlia e la cessione di un'intera società a una S.r.l. amministrata dal genero. Il creditore lamentava il pregiudizio alle sue ragioni di garanzia. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, confermando l'inefficacia degli atti e condannando la figlia al pagamento di una somma equivalente al valore delle quote alienate. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi della figlia e della società acquirente. I giudici hanno confermato la sussistenza dell'eventus damni, precisando che anche la sostituzione di beni facilmente aggredibili con denaro costituisce un pregiudizio, e del consilium fraudis, desumibile dai rapporti di stretta parentela e dall'esistenza di un accordo quadro volto a svuotare il patrimonio del debitore.
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