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Art. 1932 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1932 Codice Civile

Clausola claims made: il professionista perde contro l’assicurazione
Un professionista ha chiesto alla propria compagnia assicurativa l'indennizzo per un errore professionale commesso durante la validità della polizza. La compagnia ha rifiutato il pagamento poiché la richiesta di risarcimento era stata presentata anni dopo la scadenza del contratto, violando la Clausola claims made pattuita. Il professionista ha contestato la validità di tale clausola, ritenendola una decadenza illegittima poiché dipendente dalla volontà del terzo danneggiato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando la piena validità della Clausola claims made. I giudici hanno chiarito che questa clausola non limita un diritto già acquisito, ma definisce l'oggetto stesso del rischio assicurato. Di conseguenza, il professionista perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Responsabilità diretta degli amministratori: paga il politico
Due professionisti svolgono una consulenza ambientale per un Comune su richiesta del Sindaco e del Vicesindaco, ma senza un contratto scritto né il necessario impegno di spesa. Non ottenendo il pagamento dall'ente, i professionisti agiscono contro gli amministratori. La Corte d'Appello condanna gli amministratori in solido, escludendo la copertura assicurativa poiché il rischio si era già concretizzato prima della polizza. Gli amministratori ricorrono in Cassazione contestando la propria responsabilità diretta degli amministratori e l'esclusione della garanzia assicurativa. La Suprema Corte, ritenendo le questioni sull'assicurazione e sulla clausola claims made particolarmente complesse e rilevanti, non decide immediatamente ma dispone il rinvio della causa in pubblica udienza per un esame approfondito.
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Clausola claims made: Ospedale senza copertura per richiesta tardiva
Un'Azienda Ospedaliera, assicurata con una polizza contenente una clausola 'claims made', è stata citata per un danno avvenuto nel 2011. La richiesta di risarcimento, però, è arrivata solo nel 2013, dopo la scadenza della polizza. L'assicurazione ha quindi negato la copertura. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla compagnia assicurativa, confermando la piena legittimità della clausola claims made. I giudici hanno stabilito che questo modello contrattuale è ormai tipico e valido. La richiesta del danneggiato non è una condizione arbitraria, ma l'evento stesso che definisce il rischio assicurato. Di conseguenza, l'Ospedale ha perso la causa e non ha ottenuto l'indennizzo.
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Regolazione del premio: stop alla risoluzione automatica
Una società assicurata ha contestato la risoluzione del contratto operata da una compagnia per l'omessa comunicazione di parte del fatturato. La Cassazione ha stabilito che la regolazione del premio non permette la risoluzione automatica del contratto. L'inadempimento informativo deve essere valutato secondo buona fede e gravità, dichiarando nulla la clausola risolutiva espressa se contraria all'Art. 1932 c.c.
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Estensione polizza: negata copertura all’ente dante causa
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'Azienda Sanitaria che chiedeva di essere tenuta indenne da una Compagnia Assicurativa per un sinistro causato da un ente soppresso a cui era succeduta. La decisione si fonda sulla stretta interpretazione del contratto: l'estensione polizza assicurativa non era stata esplicitamente pattuita e non può essere desunta automaticamente dalla successione legale tra enti, confermando che la copertura vale solo per i soggetti e i rischi specificati nel contratto.
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