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Art. 192 Codice della Strada — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 192 Codice della Strada

Fuga e inseguimento: quando è resistenza a pubblico ufficiale
Un automobilista non si ferma all'alt dei Carabinieri e fugge a tutta velocità, compiendo sorpassi pericolosi a zig-zag e invadendo la corsia di emergenza sul raccordo anulare. Bloccato dalle forze dell'ordine, l'uomo sostiene che la sua condotta sia solo una violazione del codice della strada. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la fuga non è una semplice disobbedienza se accompagnata da manovre spericolate che mettono a rischio la sicurezza degli agenti e degli altri utenti della strada. Questo comportamento configura pienamente il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'automobilista perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Revoca pena sospesa: no alla correzione d’errore
Un imputato, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, si era visto confermare in appello la pena a 6 mesi con sospensione condizionale. Successivamente, la stessa Corte d'Appello revocava la sospensione tramite procedura di correzione d'errore materiale. La Corte di Cassazione ha annullato tale revoca, stabilendo che la revoca pena sospesa, se concessa per errore nel dispositivo della sentenza, costituisce un errore concettuale e non materiale. Pertanto, può essere rimossa solo tramite un'impugnazione ordinaria (es. ricorso del P.M.) e non con una procedura semplificata che modifichi la decisione in senso sfavorevole all'imputato.
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