Un automobilista ha impugnato una multa per eccesso di velocità rilevata tramite un dispositivo elettronico a postazione fissa. Mentre il Comune difendeva la validità della sanzione basandosi sulla semplice approvazione ministeriale dell'apparecchio, il conducente contestava la totale mancanza della prescritta omologazione autovelox. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha dato ragione al cittadino. I giudici supremi hanno stabilito in via definitiva che l'approvazione e l'omologazione non sono procedure tecnicamente e giuridicamente equivalenti. La legge richiede espressamente che le violazioni dei limiti di velocità siano accertate con strumenti rigorosamente omologati per garantire la massima affidabilità probatoria. Di conseguenza, la multa elevata con un dispositivo provvisto della sola approvazione risulta illegittima. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale.
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