Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha presentato ricorso sostenendo la mancanza di omologazione dell'etilometro utilizzato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: l'onere di provare la mancata omologazione etilometro o l'assenza delle verifiche periodiche spetta alla difesa dell'imputato. Non è sufficiente una contestazione generica o il richiamo a sentenze relative ad altri casi. La Corte ha quindi confermato la condanna e ha aggiunto il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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