La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per lesioni stradali. L'imputata lamentava la mancata condanna in solido della propria compagnia assicurativa, citata in giudizio come responsabile civile. La Corte ha stabilito la carenza di interesse ad impugnare, poiché la solidarietà tra imputato e responsabile civile discende direttamente dalla legge ('ope legis'), rendendo l'omissione un mero errore materiale non emendabile a fronte di un ricorso inammissibile.
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