Una società assicuratrice ha impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi al recupero IVA sulle commissioni di delega percepite in regime di coassicurazione. L'Amministrazione Finanziaria riteneva tali somme imponibili, non rientrando nell'esenzione prevista per i servizi assicurativi. La Corte di Cassazione ha confermato che le attività di gestione amministrativa svolte dalla delegataria non sono esenti da IVA, poiché non costituiscono prestazioni assicurative né di intermediazione. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla rideterminazione delle sanzioni, applicando il principio del favor rei a seguito delle riforme legislative sopravvenute.
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