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Art. 1911 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 1911 Codice Civile

Coassicurazione e accise: limiti del risarcimento
Una distilleria subisce un furto di alcol e, dopo aver ricevuto l'indennizzo base, si trova a dover pagare le accise sulla merce sottratta. La società cita in giudizio le compagnie di coassicurazione per ottenere il rimborso di tali imposte, comprensive di interessi e sanzioni. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20935/2024, stabilisce che la polizza di coassicurazione copre il solo importo dell'accisa, escludendo sanzioni e interessi di mora. Viene inoltre riaffermato il principio della responsabilità parziaria dei coassicuratori, che rispondono ciascuno solo per la propria quota.
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Onere della prova: chi deve provare l’atto vandalico?
Un'azienda olearia chiede l'indennizzo per un vasto sversamento di olio, definendolo atto vandalico. La Cassazione chiarisce che l'onere della prova spetta all'assicurato, che deve dimostrare non solo il danno, ma anche l'intento doloso di terzi. In assenza di tale prova, il ricorso viene rigettato.
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Assicurazione plurima: come si calcola il regresso?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4273/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di assicurazione plurima. In caso di sinistro coperto da più polizze, l'assicuratore che ha risarcito l'intero danno ha diritto di regresso verso gli altri co-assicuratori. La Corte ha chiarito che tale regresso non va calcolato in proporzione ai massimali di polizza, bensì in proporzione all'"indennizzo dovuto" da ciascun assicuratore in base al proprio contratto. Questa decisione risolve un dibattito dottrinale e giurisprudenziale, fornendo un criterio più equo e aderente al dettato normativo dell'art. 1910 c.c.
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Vendita con spedizione: quando l’assicuratore non paga
Una società assicuratrice, dopo aver indennizzato un'azienda venditrice per il furto di merce durante un trasporto internazionale, ha agito in surroga contro lo spedizioniere e il vettore. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione di merito che aveva condannato i trasportatori. Il motivo è la mancata e adeguata motivazione sulla natura del contratto di vendita: se si tratta di una 'vendita con spedizione', la proprietà e il rischio passano al compratore al momento della consegna al vettore. Di conseguenza, il venditore non avrebbe più avuto un interesse assicurabile, rendendo indebito l'indennizzo e illegittima l'azione di surroga dell'assicuratore. La Corte ha rinviato il caso per una nuova valutazione dei patti contrattuali.
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